Dichiarazione di inefficacia dell’autorizzazione FER e reviviscenza post illegittimità costituzionale (TAR Sardegna n. 752 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui un’amministrazione comunale dichiara l’inefficacia di una precedente autorizzazione alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, in applicazione di una legge regionale che qualifica le aree come non idonee, costituisce un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile, ancorché la norma applicata abbia efficacia ostativa. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria, in pendenza del giudizio, determina la reviviscenza dell’originario titolo autorizzativo ma non elimina l’atto amministrativo lesivo, sicché permane l’interesse al suo formale annullamento. La responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo non consegue automaticamente all’annullamento, occorrendo la prova del nesso causale e della colpa secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., richiamati dall’art. 30 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al SUAPE del Comune di Decimomannu una dichiarazione autocertificativa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fondo in zona agricola. All’esito della Conferenza dei Servizi, il Responsabile del SUAPE autorizzava l’intervento con determinazione del 1° luglio 2024. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2024, che disponeva una generalizzata sospensione degli interventi FER, e successivamente della legge regionale n. 20/2024, che dichiarava non idonee le zone agricole e privi di efficacia i titoli abilitativi già emanati, il Comune adottava la determinazione n. 286/2025, dichiarando l’inefficacia dell’autorizzazione per assenza di una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Avverso tale atto la società proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184/2025, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, fondamento del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR disattende le eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla natura dell’atto, la determinazione impugnata non è una mera presa d’atto di un effetto legale, ma un provvedimento che costituisce la concreta applicazione della disciplina ostativa, conservando la ricorrente interesse a impugnarlo per chiarezza sullo stato del rapporto.

Il Collegio esclude altresì la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla sentenza della Consulta: la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria elimina giuridicamente quest’ultima ma non l’atto amministrativo che vi ha dato applicazione, sicché permane l’interesse al formale annullamento del provvedimento lesivo.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Consulta, con la sentenza n. 184/2025, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale che vietava gli impianti FER nelle zone agricole, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili di cui alla direttiva UE 2023/2413 e all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, ribadendo che l’inidoneità delle aree non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

Il secondo motivo — incentrato sulla violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, per assenza di autotutela — è infondato: il Comune, nella vigenza della disciplina regionale ostativa, non poteva che darvi applicazione sino alla declaratoria di illegittimità costituzionale, trattandosi di norma funzionale alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la respinge per difetto di due presupposti fondamentali. Sotto il profilo del nesso causale, la ricorrente ha volontariamente rinunciato alla stipula del contratto definitivo per l’acquisto delle aree nell’agosto 2025, quando la realizzazione dell’impianto era nuovamente possibile in esito alla sentenza della Consulta, privandosi della possibilità di eseguire l’opera: i danni invocati non sono quindi ricollegabili in via immediata e diretta alla condotta delle amministrazioni, secondo il criterio dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 cod. civ. Sotto il profilo della colpa, l’amministrazione comunale ha dato applicazione a una disciplina primaria vincolante, in un quadro normativo complesso e in evoluzione, senza che sia configurabile un rimprovero soggettivo a suo carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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