Riscontro sopravvenuto all’istanza e conversione del rito: la scissione tra azione di accesso e azione avverso il silenzio (TAR Lombardia n. 3700 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto riscontro espresso dell’Amministrazione a un’istanza di autotutela e diffida determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., per cessazione della materia del contendere. Tale esito, tuttavia, non incide sulla domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto, che deve essere trattata con il rito ordinario previa conversione del rito camerale. L’azione di accesso agli atti, proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., conserva invece la propria autonomia e rimane soggetta al rito camerale, potendo essere decisa separatamente rispetto al merito della controversia.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili, avevano inviato al Comune di Milano un’istanza di accesso agli atti e una contestuale diffida a provvedere in autotutela, rimasta priva di riscontro per oltre trenta giorni. Avvalendosi del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, avevano proposto ricorso avverso il silenzio e contestualmente chiesto l’accertamento del diritto di accesso.

Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento espresso di riscontro alla diffida, comunicato con atto del 1° aprile 2026. I ricorrenti hanno quindi proposto motivi aggiunti per l’annullamento di tale atto, ampliando il thema decidendum.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il riscontro sopravvenuto dell’Amministrazione alla diffida determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio, rendendo la relativa domanda improcedibile. La questione, tuttavia, non si esaurisce in tale declaratoria, poiché l’atto sopravvenuto è specificamente impugnato con i motivi aggiunti, che ne hanno esteso l’oggetto del giudizio al merito del provvedimento.

Sotto questo profilo, il Collegio ha ritenuto necessario procedere alla conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti, fissando l’udienza pubblica di merito. La scelta processuale risponde all’esigenza di assicurare un pieno contraddittorio e la trattazione approfondita delle questioni sostanziali sollevate dall’atto impugnato.

Quanto alla domanda di accesso, il Tribunale ha invece chiarito che essa conserva una propria autonomia rispetto alla controversia sul silenzio, non essendo stata assorbita dal riscontro sopravvenuto. L’azione di cui all’art. 116 cod. proc. amm. è stata pertanto mantenuta nel rito camerale, con fissazione di una separata camera di consiglio per la sua definizione.

Nelle more della decisione, il Collegio ha infine precisato che, ove dovessero verificarsene i presupposti, il Comune sarà tenuto a fronteggiare eventuali pericoli per l’incolumità dei ricorrenti e per la stabilità degli immobili di loro proprietà, a prescindere dall’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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