Risarcimento iure hereditario per esposizione ad amianto: esclusa la colpa dell’Amministrazione per non conoscibilità del rischio (TAR Sardegna n. 751 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da esposizione all’amianto è subordinata all’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, che non può essere presunto dal mero verificarsi della patologia. L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, né impone di garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero”, non potendosi pretendere l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili. La colpa va esclusa quando, all’epoca dell’esposizione, la pericolosità dell’amianto in ambito navale non era conoscibile dall’Amministrazione, né in base alle conoscenze tecniche e scientifiche del tempo né in base alla normativa che ne consentiva l’utilizzo sino all’entrata in vigore della legge n. 257/1992.
Il Fatto
La vedova e i figli di un ufficiale della Marina militare, deceduto nel 2020 per un carcinoma laringeo, chiedevano al TAR la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni iure hereditario. I ricorrenti riconducevano il decesso all’esposizione non protetta all’amianto durante il servizio prestato dal 1953 al 1995 quale ufficiale di macchina su navi militari e nelle basi a terra. Deducevano la violazione dell’art. 2087 cod. civ. e delle norme di prevenzione, valorizzando il riconoscimento ministeriale della dipendenza della malattia da causa di servizio e dello status di vittima del dovere come atti aventi valore confessorio. Il Ministero, costituitosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva la reiezione, evidenziando la non conoscibilità del rischio amianto in ambito navale sino agli anni Ottanta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dall’eccezione processuale, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, ravvisando il carattere dirimente dell’assenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione. La Relazione della difesa erariale ha dimostrato che l’uso dell’amianto a bordo delle navi era imposto dalla Convenzione internazionale SOLAS e non costituiva una scelta autonoma della Difesa, rappresentando il materiale coibente più efficace disponibile.
In punto di colpa, il Tribunale ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 2087 cod. civ. ha una funzione dinamica ma non può essere ampliato fino a comprendere ogni lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, essendo elemento costitutivo il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure preventive. Non è configurabile, pertanto, un obbligo assoluto di adottare ogni cautela possibile per garantire un ambiente a “rischio zero”, né possono pretendersi accorgimenti per evenienze ragionevolmente impensabili.
La non conoscibilità del rischio amianto per i marinai è risultata accertata: sino alla metà degli anni Ottanta mancava la conoscenza diffusa della pericolosità del minerale in ambito navale, come confermato dall’uso di amianto anche da parte della Royal Navy e dalla circostanza che il Ministero della Sanità rilevò il rischio solo nel 1986. Al contempo, non esistevano apparati di protezione ambientale installabili sulle navi né dispositivi individuali idonei, e l’utilizzo dell’amianto restava legittimo sino alla legge n. 257/1992.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 in favore del Ministero, oltre accessori di legge se dovuti.
Nota della Redazione
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