Improcedibilità per carenza di interesse senza cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 7982 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale della cessazione della materia del contendere di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, ha natura complessa e richiede la sussistenza di entrambi i presupposti: il tempestivo versamento della quota del 25 per cento da parte dell’azienda fornitrice e l’attestazione della regione o provincia autonoma circa l’avvenuto pagamento. La sola adesione alla procedura di decurtazione, senza l’atto di accertamento regionale, non perfeziona la fattispecie. Tuttavia, la dichiarazione di adesione e l’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie costituiscono elementi univoci dai quali il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che definiva gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, unitamente agli atti ministeriali e agli accordi presupposti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di aver aderito alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha previsto la riduzione del debito al 25 per cento per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Regione non ha però depositato l’attestato dell’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha escluso che nella controversia risultasse integrata la fattispecie della cessazione della materia del contendere. La norma richiamata subordina il perfezionamento della fattispecie al ricorrere cumulativo di due presupposti: il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda e l’attestazione dell’ente regionale circa l’avvenuto versamento. L’assenza dell’atto di accertamento regionale, non depositato agli atti e non comunicato al Tribunale, impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio.

La Corte ha tuttavia rilevato che la dichiarazione di adesione alla procedura e l’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie costituiscono elementi univoci del comportamento di parte ricorrente, idonei a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere tale carenza proprio da detti comportamenti e atti sopravvenuti.

Ne consegue che la corretta qualificazione dell’esito del giudizio è la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., e non la cessazione della materia del contendere. La pronuncia ha natura processuale e non sostanziale, in quanto non accerta l’assolvimento dell’obbligazione ma si limita a registrare la sopravvenuta inutilità della decisione per la parte.

La particolarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell’esito hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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