Insegna di esercizio e calcolo della superficie sulla facciata unitaria (TAR Lazio n. 9318 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’installazione di insegne di esercizio in vista delle autostrade, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, la superficie massima assentibile deve essere calcolata con riferimento all’intera facciata dell’edificio, considerata unitariamente, e non al singolo locale o alla singola attività commerciale ivi presente. L’andamento non lineare della facciata, caratterizzato da spezzate, e la presenza di plurime attività commerciali non configurano elementi di discontinuità strutturale idonei a frazionare il calcolo. L’esercizio del potere è vincolato alla determinazione delle dimensioni massime, con la conseguenza che l’eventuale omissione del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non produce lesione, non potendo condurre a un esito diverso.

Il Fatto

La società ricorrente, subaffittuaria di un immobile sito in Tarquinia adibito ad attività commerciale di vendita di abbigliamento e calzature, chiedeva alla Società Autostrada Tirrenica il nulla osta per l’installazione di un’insegna di esercizio in vista dell’autostrada, per una superficie di mq 25,12.

La concessionaria, nel premettere che la dimensione massima autorizzabile è di mq 50 e che in corrispondenza del medesimo fabbricato erano già state installate altre insegne per complessivi mq 38,48, annunciava il rilascio del nulla osta limitatamente alla superficie residua di mq 13,52. Avverso tale nota la società proponeva ricorso, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 48 del Regolamento, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati. Il Collegio ha osservato che la concessionaria ha correttamente applicato l’art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, calcolando unitariamente tutte le facciate del fabbricato esposte in parallelo rispetto all’andamento autostradale, le quali, in base alle tavole prodotte dalla stessa ricorrente, risultano unitarie e inscindibili.

L’andamento della facciata, caratterizzato da spezzate di 90 gradi, e la presenza di plurime attività commerciali non sono elementi sufficienti a superare l’unitarietà della stessa, non essendovi alcun elemento strutturale che ne determini la fine o profili di discontinuità. La norma, che consente di incrementare la superficie dell’insegna in rapporto alle dimensioni della facciata superiori ai 100 metri quadrati, non ammette valutazioni differenziate basate sul numero di attività presenti nel complesso.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che dall’accertamento tecnico svolto è derivato l’esercizio di un potere vincolato funzionale alla determinazione delle dimensioni massime dell’insegna. Ne consegue che il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto produrre alcun esito difforme, rendendo il vizio procedimentale non lesivo.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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