Ricusazione: il semplice rigetto di precedenti domande non integra una causa di ricusazione (TAR Sardegna n. 42 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ricusazione è strumento attribuito alla parte per denunciare una delle situazioni che possono fondare il sospetto di parzialità del giudice e ha carattere strumentale rispetto alla decisione di merito. Il giudice ricusato non è parte del procedimento e la possibilità di essere ascoltato è prevista a sua tutela, sicché della mancata audizione può dolersi solo il magistrato ricusato. L’obbligo di astensione di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. si riferisce ai casi in cui il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo e non anche a quelli in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa che verta su un oggetto analogo. Il semplice rigetto della prospettazione giuridica di una parte in precedenti ricorsi, concernenti atti impugnati differenti ma questioni giuridiche comuni, non è idoneo a pregiudicare l’imparzialità del giudice nella decisione di future controversie. È inammissibile l’istanza firmata dal difensore non munito di procura speciale e priva della puntuale indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, ex art. 18, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, già parte in numerosi giudizi contro il Comune di Calasetta aventi ad oggetto la declaratoria di nullità o l’accertamento dell’inesistenza di concessioni edilizie in sanatoria, proponeva istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Collegio giudicante, in relazione al ricorso NRG 1129/2025, qualificato come motivi aggiunti al ricorso NRG 1104/2025. La società lamentava che il magistrato avrebbe sistematicamente omesso di rilevare l’inesistenza giuridica delle sanatorie, consentito che atti nulli continuassero a fungere da schermo ad abusi edilizi insanabili e impedito l’attivazione delle conseguenze demolitorie obbligatorie, con conseguente compromissione dell’apparenza di imparzialità e configurabilità di profili di ostilità processuale strutturata.
La Motivazione del Collegio
Il TAR Sardegna ha preliminarmente confermato la riunione dei due ricorsi, già disposta con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi rilevato che il Presidente ricusato, interpellato in camera di consiglio, aveva espresso la volontà di non astenersi. Nel merito, il Collegio ha innanzitutto dichiarato l’istanza inammissibile sotto un duplice profilo: la sottoscrizione da parte del difensore non munito di procura speciale, in violazione dell’art. 18, comma 3, c.p.a., e l’omessa puntuale indicazione dei precedenti giudizi e dei mezzi di prova.
Il Collegio ha poi ritenuto l’istanza manifestamente infondata, richiamando la recente decisione del Consiglio di Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9145 (con le coeve nn. 9144 e 9146), che aveva già rigettato l’identica questione posta dalla ricorrente in sede di appello contro la sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, 13 giugno 2025, n. 542. I giudici d’appello avevano affermato che la categoria dell’atto amministrativo “illecito” non trova riscontro nel diritto positivo, che contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità (art. 21-octies, l. n. 241/1990) e della nullità (art. 21-septies, l. n. 241/1990), e che i vizi dedotti, concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici, integrano ipotesi di annullabilità e non di radicale nullità dei titoli edilizi.
Quanto alla dedotta anticipazione del giudizio, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’obbligo di astensione ex art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, non anche quando abbia avuto conoscenza di una causa diversa vertente su oggetto analogo. Non vi è obbligo di astensione neppure tra la fase cautelare e quella di merito o tra due fasi cautelari aventi ad oggetto l’impugnazione di atti differenti intervenuti nella medesima vicenda, come già statuito dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2014 e da Cons. Stato, sez. V, n. 864 del 2023.
Il Collegio ha escluso che ricorrano i presupposti dell’art. 51, comma 4, c.p.c., rilevando che il magistrato ricusato non ha anticipato l’esito di alcun giudizio, avendo semmai adottato atti processuali, quand’anche monocratici, alla cui competenza la legge lo riserva. Ha respinto, infine, la tesi per cui la partecipazione a collegi giudicanti che hanno affrontato controversie sulle medesime questioni giuridiche determinerebbe la lesione dell’imparzialità a decidere successive e diverse controversie. L’istanza è stata pertanto rigettata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Calasetta e al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 18, comma 7, c.p.a.
Nota della Redazione
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