Estinzione del PLIS e prevalenza della legge regionale sullo statuto consortile (TAR Lombardia n. 1101 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune estingue un PLIS in attuazione di una legge regionale che impone tale esito entro un termine perentorio costituisce esercizio di un potere vincolato e non è affetta da incompetenza. La previsione della legge regionale prevale sulle difformi clausole dello statuto consortile, che non possono derogare al modello legale di gestione delle aree protette. Il procedimento istitutivo del parco locale, articolato nella deliberazione della Giunta regionale e nel successivo decreto del Presidente, è legittimo quando rispetta lo schema normativo previsto dalla disciplina vigente al momento della sua adozione.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di terreni situati nel Comune di Meda, già ricompresi nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera Briantea. A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 39/2017, il Consiglio comunale ha disposto con delibera l’estinzione del PLIS, dando contestualmente atto che le aree già incluse sarebbero entrate a far parte del Parco Regionale delle Groane.

La proprietaria ha impugnato la delibera e gli atti connessi, lamentando l’illegittimità del procedimento istitutivo del PLIS risalente al 1984 e l’incompetenza del Consiglio comunale, che avrebbe dovuto rispettare le regole dello statuto consortile, tra cui la durata quarantennale del consorzio con proroga tacita. Il Comune e la Regione hanno eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, stante la palese infondatezza del ricorso nel merito. La prima doglianza riguardava la D.G.R. n. 41462 del 26 luglio 1984, con cui la Giunta regionale aveva istituito il PLIS: secondo la ricorrente, l’atto sarebbe stato adottato da un organo incompetente, spettando il provvedimento al Presidente della Giunta.

Il motivo non è fondato. Il procedimento delineato dall’art. 34 L.R. 86/1983, nella formulazione vigente all’epoca, prevedeva che il Presidente emanasse un proprio decreto di riconoscimento « su conforme deliberazione della Giunta regionale e su richiesta degli enti locali competenti ». Lo schema si era realizzato correttamente: prima la deliberazione di istituzione della Giunta, poi il decreto presidenziale pubblicato nel BUR, previa conforme deliberazione e su richiesta dei Comuni interessati.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il vizio di incompetenza del Consiglio comunale. L’art. 1, comma 4, della L.R. 39/2017 stabilisce che il PLIS « resta individuato nel parco regionale delle Groane fino alla sua estinzione, che deve intervenire, con apposite deliberazioni consiliari dei comuni appartenenti al PLIS, entro sei mesi ». L’estinzione spettava dunque proprio al Consiglio comunale.

Il Collegio ha poi chiarito che l’inclusione delle aree nel Parco regionale era parimenti stabilita in termini vincolati dalla legge regionale, certamente prevalente rispetto alle difformi previsioni dello statuto consortile, richiamando l’art. 1418 del Codice Civile in materia di nullità per contrarietà a norme imperative. Il ricorso è stato quindi respinto siccome in toto infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *