Subentro nell’alloggio ERP e fumus boni iuris (TAR Lombardia n. 511 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione avverso il diniego di subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è assistita dal requisito del fumus boni iuris allorché il provvedimento impugnato non imponga il rilascio dell’immobile. La verifica del fumus, nella fase cautelare, va condotta con riferimento alla lesione concreta ed attuale che il provvedimento impugnato è idoneo a produrre nella sfera giuridica del ricorrente. L’assenza di un effetto immediato e pregiudizievole, quale quello dello spossessamento dell’alloggio, depotenzia la prospettazione di un danno grave e irreparabile e priva la domanda cautelare dei presupposti per l’accoglimento. La valutazione di cui all’art. 55 cod. proc. amm. si risolve, pertanto, nel rigetto dell’istanza, con compensazione delle spese di fase.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aveva chiesto il subentro nell’assegnazione a proprio favore. Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento di diniego, avverso il quale l’interessata aveva proposto istanza di riesame. Anche tale istanza era stata rigettata con provvedimento del 12 gennaio 2026. Avverso tale ultimo atto la ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale, chiedendo, in via incidentale, la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026, ha scrutinato la domanda cautelare alla stregua dei parametri propri della fase cautelare. La valutazione è stata compiuta in via sommaria, come richiesto dalla natura del giudizio incidentale, senza alcuna anticipazione del merito della controversia. Il collegio ha posto in rilievo che il provvedimento gravato non impone il rilascio dell’immobile, circostanza che assume rilievo decisivo ai fini della configurabilità del danno grave e irreparabile. In assenza di un provvedimento di espulsione dall’alloggio, difatti, la situazione giuridica della ricorrente non subisce, in pendenza del giudizio di merito, una lesione immediata e irreversibile.
La verifica del fumus boni iuris è stata, di conseguenza, condotta in modo negativo. La prospettazione del ricorrente non ha superato il vaglio di ragionevole probabilità di fondatezza, che costituisce il primo requisito per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. L’ordinanza non sviluppa ulteriori considerazioni in punto di diritto sostanziale, limitandosi a richiamare l’elemento fattuale sopra indicato quale ragione sufficiente per negare la misura cautelare. Il tribunale ha, infine, compensato le spese della fase cautelare tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura sommaria della decisione.
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Nota della Redazione
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