Obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante o restituzione (TAR Sardegna n. 44 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta del privato rivolta alla pubblica amministrazione di optare per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero per la restituzione del bene occupato sine titulo determina, in capo all’amministrazione stessa, un obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’inerzia conseguente è illegittima e sindacabile con l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’eventuale eccezione di intervenuta usucapione o la contestazione del diritto di proprietà non esimono l’amministrazione dal dovere di pronunciarsi, potendo tali doglianze essere fatte valere solo in sede di eventuale impugnazione del provvedimento espresso finale, che resta discrezionale nel merito.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno edificabile parzialmente occupato sine titulo dal comune a seguito della realizzazione di una strada, chiedevano all’amministrazione di determinarsi in via alternativa tra la restituzione del bene, previa rimessione in pristino, e l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con il riconoscimento dell’indennizzo.
A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, nonostante un formale sollecito, i ricorrenti proponevano ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando l’illegittimità dell’inerzia e chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente, aventi ad oggetto la prova del diritto di proprietà, l’intervenuta usucapione e la mancata notifica del ricorso a controinteressati.
Quanto alla prima eccezione, il Tribunale ha ritenuto sufficienti, ai fini della legittimazione dei ricorrenti, la visura storica e l’atto di frazionamento del mappale da cui è originata la particella occupata, documenti dai quali desumere la qualità di proprietari. Con riferimento all’eccezione di usucapione, il Collegio ha evidenziato che l’eventuale acquisto per usucapione non esonera comunque l’amministrazione dal dovere di pronunciare espressamente sull’istanza, potendo detta circostanza essere dedotta solo nel provvedimento finale di rigetto.
In ordine alla dedotta mancata notifica ai controinteressati, il giudice ha osservato che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del silenzio e non la fondatezza della pretesa sostanziale, sulla quale non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.p.a., non sussistendone i presupposti. In tale prospettiva, non sono individuabili controinteressati in senso sostanziale, potendo un eventuale pregiudizio concretizzarsi solo a seguito dell’adozione del provvedimento espresso, autonomamente impugnabile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, essendo pacifica l’inerzia dell’amministrazione e la sua giustiziabilità. Il Collegio ha precisato che l’amministrazione, nella sua discrezionalità, resta libera di optare tra l’acquisizione sanante e la restituzione del bene, ovvero di adottare una diversa determinazione di rigetto motivato, fermo restando l’obbligo di provvedere nel termine indicato.
È stata infine respinta l’istanza di nomina del commissario ad acta, non ravvisandosene l’attuale necessità, ma con la precisazione che la stessa potrà essere riproposta in caso di persistente inottemperanza con istanza ex art. 117, terzo comma, c.p.a.. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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