L’obbligo di esecuzione del giudicato in materia di accesso e la successione tra amministrazioni (TAR Sardegna n. 41 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione passiva non spetta esclusivamente al soggetto formalmente destinatario del giudicato, ma anche all’amministrazione che, per effetto di una successione normativa o organizzativa, sia subentrata nell’esercizio delle funzioni cui si riferisce l’obbligo giurisdizionale. L’obbligo di consentire l’accesso ai documenti amministrativi costituisce espressione dell’esercizio della funzione amministrativa, con la conseguenza che esso grava sull’ente subentrante e non sulla gestione liquidatoria dell’ente soppresso. In sede di ottemperanza, l’amministrazione non può rimettere in discussione il contenuto precettivo del giudicato, né dedurre questioni, quali la presunta indisponibilità o mancata detenzione dei documenti, che avrebbero dovuto essere affrontate nel giudizio di cognizione. Qualora taluni documenti non siano più materialmente esistenti o reperibili, l’amministrazione onerata deve adottare un formale provvedimento espresso e motivato che attesti l’oggettiva inesistenza degli atti.
Il Fatto
La società ricorrente, già vittoriosa in un precedente giudizio conclusosi con una sentenza del TAR Sardegna che ordinava all’ATS Sardegna il rilascio di una serie di documenti amministrativi relativi a procedure di gara, agiva nuovamente in giudizio. L’ente regionale soppresso aveva eseguito solo parzialmente l’ordine, limitandosi a trasmettere alcuni atti e invitando la società a rivolgersi alle nuove Aziende Sanitarie Locali subentranti.
Nonostante una nuova istanza di accesso presentata alla ASL territorialmente competente, la documentazione richiesta non veniva rilasciata. La società proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 659/2021 nei confronti della ASL n. 1 Sassari. L’amministrazione resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo nel merito l’insussistenza di un proprio inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto dichiarato l’inammissibilità delle memorie e delle repliche depositate tardivamente dalle parti, richiamando la perentorietà dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. per il deposito di atti difensivi. La violazione di tali termini, ha precisato il Collegio, comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti, trattandosi di un precetto posto a presidio del contraddittorio e del buon andamento del processo.
Nel merito dell’eccezione preliminare, la sentenza ha affermato che la legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione che, per effetto di una successione normativa o organizzativa, sia subentrata nelle funzioni a cui l’obbligo si riferisce. Richiamando l’art. 47, comma 13, della legge regionale Sardegna n. 24/2020, il TAR ha evidenziato che le nuove Aziende Socio Sanitarie Locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni dell’estinta ATS. L’obbligo di ostensione documentale, non avendo natura patrimoniale, non segue la gestione liquidatoria dell’ente soppresso ma resta in capo all’amministrazione che esercita attualmente la funzione.
Sul rapporto tra giudicato e successiva attività amministrativa, il Collegio ha escluso che l’amministrazione possa opporre l’indisponibilità della documentazione come causa di giustificazione dell’inottemperanza. Tale circostanza, ha chiarito il TAR, avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di cognizione. Se, invece, i documenti non sono più materialmente reperibili, l’amministrazione deve adottare un formale provvedimento motivato che attesti l’oggettiva inesistenza degli atti.
Nel caso di specie, la ASL non ha dimostrato di aver svolto attività istruttoria per il reperimento dei documenti, né ha adottato provvedimenti formali attestanti l’eventuale inesistenza. Il ricorso è stato quindi accolto, ordinando alla ASL l’integrale esecuzione della sentenza, entro il termine di trenta giorni, mediante il rilascio dei documenti o, in alternativa, l’adozione di un provvedimento attestante la loro inesistenza. Il TAR ha inoltre nominato, sin d’ora, un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ritenendo non necessaria, allo stato, l’applicazione delle misure coercitive pecuniarie di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
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Nota della Redazione
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