Ricercatore a tempo determinato: il mancato adempimento della relazione tecnico-scientifica costituisce giusta causa di recesso (TAR Abruzzo n. 513 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che subordina la prosecuzione del rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato all’approvazione della relazione tecnico-scientifica annuale, riproducendo una previsione regolamentare non impugnata, è coerente e proporzionata rispetto alla peculiarità della prestazione. La risoluzione del contratto per il mancato o insufficiente adempimento di tale obbligo non configura un recesso ad nutum, ma una risoluzione per inadempimento dell’obbligazione principale, legittimamente comminata all’esito di un contraddittorio procedimentale che abbia consentito al lavoratore di rimediare alle carenze riscontrate. La valutazione di inadeguatezza della relazione, ancorché espressa in termini di inidoneità strutturale, integra un giudizio tecnico discrezionale dell’organo collegiale, non sindacabile nel merito in assenza di profili di manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
Un ricercatore a tempo determinato, assunto da un Ateneo ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, presentava la relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca svolta. Il Consiglio di Dipartimento, ritenendo il documento una mera elencazione di attività priva di elaborazione, deliberava di invitare il ricercatore a riformularlo. Nonostante la comunicazione del Direttore del Dipartimento, il lavoratore manteneva ferma la relazione, determinando la mancata approvazione e la conseguente risoluzione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il ricorrente adiva il giudice del lavoro, che declinava la giurisdizione in favore di quella amministrativa. Nel giudizio di riproposizione, il ricorrente deduceva il carattere ritorsivo del recesso e, in via alternativa, la nullità del contratto per violazione di norme imperative e l’illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970, avanzando altresì domanda risarcitoria per perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la clausola dell’art. 3 del contratto, che impone la presentazione della relazione annuale e configura la mancata approvazione come giusta causa di recesso, costituisce una mera riproduzione dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo, il quale non è stato impugnato. Il Collegio ritiene tale obbligo coerente e proporzionato alla tipologia di rapporto di lavoro, poiché l’attività di ricerca, per sua natura, deve trovare uno sbocco documentale che consenta la verifica dell’attività effettivamente svolta.
La risoluzione del rapporto viene inquadrata non come un recesso discrezionale, ma come una risoluzione per inadempimento dell’obbligazione principale. L’inadempimento è stato valutato nella sua gravità dall’organo collegiale, che ha riscontrato l’inidoneità strutturale della relazione a configurarsi come tale, e risulta proporzionata la misura espulsiva adottata.
Il TAR valorizza, inoltre, il rispetto del contraddittorio procedimentale: il Consiglio di Dipartimento, con la delibera del 13 gennaio 2022, aveva rinviato la valutazione e invitato il ricercatore a riformulare la relazione in modo appropriato ed esaustivo. L’invito, comunicato dal Direttore del Dipartimento, è stato ignorato dal ricorrente, che ha così determinato la mancata approvazione. Il Collegio rileva che le integrazioni fornite solo in sede processuale avrebbero potuto e dovuto essere esplicitate nell’ambito del procedimento valutativo, al quale il lavoratore si è sottratto senza ragionevole motivo.
La sentenza, pertanto, rigetta il ricorso, ritenendo infondate sia la domanda principale che quelle subordinate, e compensa le spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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