Parere CTS endoprocedimentale e obbligo di concludere la VIA entro termini (TAR Sicilia n. 694 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, che si limiti a restituire gli atti all’Amministrazione procedente senza esprimere la valutazione ambientale di competenza, ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, non essendo idoneo a produrre un arresto procedimentale né una lesione attuale della sfera giuridica dell’interessato. La Commissione è una mera articolazione deputata all’attività istruttoria, priva di poteri decisori, e l’Amministrazione regionale non è vincolata al recepimento del suo giudizio tecnico. Permane, pertanto, in capo all’Assessorato competente l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, integrandosi altrimenti un silenzio-inadempimento. In difetto di un provvedimento definitivo non è configurabile la perdita del bene della vita e la domanda risarcitoria va respinta.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato nell’aprile 2020 istanza di avvio della procedura di V.I.A. ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, unificata con l’A.I.A. ex art. 29-ter del medesimo decreto, ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis, per un impianto di recupero energetico da rifiuti non pericolosi da realizzarsi in area industriale. Nel corso di un procedimento lungo e articolato, la Commissione tecnica specialistica ha reso un parere intermedio e si sono tenute cinque sedute di conferenza di servizi; i relativi verbali e pareri sono stati trasmessi alla Commissione per il parere finale.
Dopo reiterati solleciti e l’evoluzione del quadro pianificatorio regionale, la Commissione, con il parere istruttorio conclusivo impugnato, ha ritenuto non superabili le criticità e ha restituito gli atti all’Assessorato senza rendere la valutazione ambientale di competenza. La società ha impugnato in via prudenziale tale parere, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e, con motivi aggiunti, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della natura giuridica del parere impugnato. Il parere istruttorio conclusivo della Commissione, con cui si restituiscono gli atti all’Amministrazione procedente, è atto endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, perché non produce alcun effetto definitivo e lesivo della sfera giuridica della società ed è destinato ad essere superato dalla determinazione conclusiva dell’Assessorato. Deve escludersi, in ragione del contenuto, che si tratti di atto idoneo a causare un arresto procedimentale: la mera restituzione degli atti da parte dell’organo consultivo non conclude il procedimento, che resta pendente dinanzi all’Assessorato.
In tal senso depone la qualificazione della Commissione, richiamando la giurisprudenza amministrativa, come mera articolazione deputata all’attività istruttoria, istituita per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali regionali ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015, con la conseguenza che l’Amministrazione non è vincolata al recepimento del giudizio tecnico. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione del parere istruttorio conclusivo.
Di contro, il Collegio ritiene fondata l’azione proposta nei confronti dell’Assessorato per l’accertamento dell’obbligo di concludere la procedura di V.I.A. integrata con la V.INC.A. ai fini del rilascio del P.A.U.R.. Sussistono, invero, i presupposti del rito avverso il silenzio, ossia l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, discendente dalle norme richiamate. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso.
Nel caso di specie, l’Assessorato competente, a fronte dell’istanza di avvio del procedimento in data 15 aprile 2020, reiterata con ulteriori solleciti, non ha ancora adottato il provvedimento conclusivo, integrando così un silenzio-inadempimento in violazione degli obblighi di conclusione del procedimento.
Il Collegio respinge, infine, la domanda risarcitoria: in difetto di un provvedimento idoneo ad incidere in modo definitivo sull’interesse sostanziale, non è configurabile la perdita del bene della vita lamentata, peraltro prospettata in via ipotetica. L’Assessorato è pertanto condannato a pronunciarsi in via espressa sull’istanza entro novanta giorni, con compensazione delle spese processuali per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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