Il diniego di concessione demaniale marittima per ampliamento è legittimo se motivato dalla tutela della spiaggia libera (TAR Puglia n. 25 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime l’amministrazione comunale è titolare di un’ampia discrezionalità nella scelta tra l’attribuzione del bene al privato richiedente e la sua destinazione alla libera fruizione collettiva, con conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale ai soli casi di manifesta erroneità o irrazionalità della scelta. La motivazione del diniego fondata su un parametro normativo che impone di garantire la presenza di spiagge libere nei tratti costieri a ridosso dei centri abitati è legittima, ancorché l’amministrazione abbia richiamato anche strumenti di pianificazione non ancora approvati a fini meramente ricognitivi. La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, che consente la variazione della concessione con affidamento diretto, va interpretata restrittivamente e non si applica quando l’ampliamento richiesto abbia una consistenza dimensionale sproporzionata rispetto al titolo originario e riguardi lo svolgimento di un’attività differente, configurandosi, invece, come una nuova concessione da affidare mediante procedura ad evidenza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di un chiosco-bar su una superficie di circa cinquanta metri quadri, presentava al Comune una domanda di variazione della concessione ai sensi dell’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, chiedendo l’occupazione di ulteriori mille metri quadri per esercitare una diversa attività di spiaggia libera con servizi. Il Comune, dopo aver comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rigettava definitivamente l’istanza, ritenendo prioritario garantire la libera fruibilità dell’area costiera e rilevando comunque la necessità di una gara per il rilascio del titolo richiesto. La società impugnava il provvedimento, deducendo l’insufficienza motivazionale del diniego e l’inapplicabilità dell’obbligo di gara ad una mera variazione di una concessione esistente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente inquadrato la questione nel solco del consolidato principio secondo cui la decisione dell’ente locale in ordine al rilascio di concessioni demaniali ha natura ampiamente discrezionale, competendo al Comune stabilire se attribuire il bene al privato richiedente ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva, con un sindacato giurisdizionale limitato alle ipotesi di scelta irrazionale o basata su erronei presupposti di fatto.
Quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio ha rilevato che i riferimenti al Piano Comunale delle Coste e al Piano Urbanistico Generale, non ancora approvati, non costituivano il fondamento della decisione ma erano citati in funzione di ricognizione del quadro pianificatorio. La scelta comunale trovava, invece, primaria base nell’art. 5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, che impone di garantire la presenza di spiagge libere nei tratti a ridosso dei centri abitati. Il Comune aveva legittimamente esercitato tale discrezionalità, considerando che nell’area insistevano già il chiosco della ricorrente e uno stabilimento balneare e che la libera fruibilità della costa andava preservata.
Il TAR ha inoltre escluso che l’astratta compatibilità del progetto con il Piano Regionale delle Coste potesse fondare un obbligo di accoglimento, precisando che le relative disposizioni stabiliscono criteri per i Comuni ma non escludono la possibilità per le amministrazioni di garantire porzioni di spiaggia libera maggiori rispetto ai limiti massimi, non sussistendo alcun vincolo al rilascio dei titoli concessori.
Con riferimento al secondo motivo, la sentenza ha richiamato il principio per cui l’affidamento diretto di una maggiore superficie al concessionario uscente può ammettersi solo in presenza di situazioni eccezionali, nella misura in cui l’estensione risulti obiettivamente funzionale e necessaria per il proficuo utilizzo del bene già concesso e abbia minima consistenza quantitativa. Nel caso di specie, la notevole sproporzione tra i cinquanta metri quadri originari e i mille richiesti, unita alla diversità dell’attività da esercitare, ha indotto il Collegio a qualificare la richiesta come nuova concessione, necessitante di procedura di gara. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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