La domanda cautelare per l’ordinanza di rimozione rifiuti va respinta per carenza di periculum (TAR Lombardia n. 798 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta alla sospensione di un provvedimento amministrativo che ingiunge la rimozione di rifiuti abbandonati su area privata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 deve essere respinta qualora il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile, essendo il danno derivante dall’esecuzione dell’ordinanza meramente di natura economica, in assenza di allegazione di una situazione di indigenza. La scadenza del termine per provvedere, unita alla mancata richiesta di discussione dell’istanza cautelare, evidenzia l’assenza del requisito del periculum in mora.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale del 4 luglio 2025 con cui il Comune intimava la rimozione di rifiuti abbandonati su un’area privata di sua proprietà, ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nonché il successivo diniego di proroga dei termini. Con motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione alla successiva ordinanza di esecuzione in danno del 7 novembre 2025 e all’atto del 21 novembre 2025 che preannunciava l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione.
Nel giudizio cautelare instaurato ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, mentre il Comune si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto la domanda cautelare sfornita del requisito del periculum. La Sezione ha osservato che il ricorrente non aveva richiesto la discussione dell’istanza cautelare, nonostante il termine fissato nel provvedimento impugnato per adempiere all’ingiunzione fosse da tempo spirato, circostanza che denotava la mancanza di urgenza concreta nell’ottenere una tutela anticipatoria.
La motivazione si concentra quindi sulla natura del pregiudizio. L’esecuzione dell’ordinanza di rimozione rifiuti, anche in caso di fondatezza del ricorso, sarebbe suscettibile di generare un danno esclusivamente economico, consistente nella spesa per l’intervento sostitutivo o nella perdita di valore dell’area. Un danno siffatto non integra i presupposti della gravità e irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura cautelare.
La Sezione ha infine valorizzato l’assenza di allegazione, da parte del ricorrente, di una propria situazione di indigenza o di incapacità economica di sostenere i costi dell’esecuzione, circostanza che avrebbe potuto, in astratto, rendere il pregiudizio non altrimenti ristorabile. In mancanza di tali elementi, la domanda cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerata la natura della controversia e la discrezionalità valutativa inerente al giudizio di urgenza.
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Nota della Redazione
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