Proroga della verificazione e termini processuali nel giudizio amministrativo (TAR Abruzzo n. 509 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la Verificazione disposta dal collegio è strumentale alla decisione del merito e, ove l’incaricato dimostri l’impossibilità di adempiere nel termine assegnato, il tribunale può concedere una proroga ulteriore, quantificata in base alle esigenze istruttorie. Tale proroga è concessa con ordinanza collegiale che sospende ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, rimettendo al presidente la fissazione dell’udienza di trattazione alla scadenza del nuovo termine. Il termine prorogato decorre dalla notificazione del provvedimento o, se anteriore, dalla sua comunicazione in via amministrativa e non è suscettibile di ulteriori differimenti.

Il Fatto

L’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata ha adito il TAR Abruzzo nei confronti della Provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, chiedendo la declaratoria dell’obbligo della Provincia di farsi carico dell’onere economico relativo ai servizi di trasporto e assistenza ad personam resi dall’Unione in favore di soggetti diversamente abili per l’anno 2004. L’ente ricorrente ha altresì domandato la condanna della Provincia al pagamento della somma di € 147.021,00, oltre interessi e rivalutazione, o, in via subordinata, all’indennizzo da indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Con ordinanza n. 47 del 30 gennaio 2026, la Sezione Prima ha disposto una Verificazione, ritenuta necessaria per la decisione sul ricorso, affidandola al Dirigente della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Teramo o a suo delegato. Successivamente, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo ha indicato quale verificatore la dottoressa Silvia Colonico, la quale, con nota depositata il 18 maggio 2026, ha chiesto una proroga di 120 giorni del termine assegnato per l’espletamento dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per la concessione della proroga richiesta, da quantificarsi nel termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento o, se anteriore, dalla sua comunicazione in via amministrativa. La valutazione del collegio si è incentrata sulla necessità di garantire l’effettivo completamento dell’attività istruttoria, considerando la complessità dell’accertamento demandato al verificatore e l’esigenza di non compromettere la completezza dell’istruttoria ai fini della decisione di merito.

Il tribunale ha, tuttavia, accompagnato la concessione della proroga con un’espressa avvertenza circa la natura perentoria del nuovo termine: esso non sarà oggetto di ulteriori proroghe e, in caso di mancato rispetto, seguiranno gli opportuni provvedimenti. Tale precisazione intende evitare che l’istituto della Verificazione si traduca in un indebito prolungamento dei tempi processuali, a scapito dell’esigenza di ragionevole durata del processo.

Conseguentemente, il collegio ha disposto la sospensione di ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, rimettendo al presidente la fissazione dell’udienza di trattazione del merito alla scadenza del termine così prorogato e ordinando alla segreteria di comunicare il provvedimento alle parti, anche non costituite, e al verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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