Dazi doganali: la “situazione di emergenza” che esenta il veicolo extra-UE non è lo stato di necessità penale (Cass. trib. 19542/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 19542 del 12 giugno 2026 (R.G.N. 15548/2022) — Presidente Tania Hmeljak, Relatore Giacomo Maria Nonno.
Il principio di diritto
La situazione di emergenza prevista dall’art. 214, § 1, lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446, che consente l’esenzione dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo, da parte di un soggetto stabilito nel territorio della UE, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto non stabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., implicando l’improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l’uso occasionale del mezzo di trasporto.
Il fatto
La Guardia di finanza sottoponeva a sequestro amministrativo, per evasione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione, un’autovettura immatricolata in Marocco, intestata a un soggetto ivi residente e condotta da una persona stabilità in Italia. La conducente aveva usato il veicolo per accompagnare d’urgenza una conoscente dall’odontoiatra a causa di un ascesso. La Commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso dei contribuenti; la Commissione di secondo grado di Trento, in accoglimento dell’appello, riconosceva l’esenzione ex art. 214, lett. c), Reg. UE 2015/2446, ravvisando la situazione di emergenza ed escludendo la necessità degli elementi dello stato di necessità penale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
Il motivo è infondato. La differenza terminologica adoperata dal legislatore unionale è dirimente: mentre la “necessità” non consente altra scelta e presuppone l’esigenza di evitare un imminente danno grave alla persona, l’“emergenza” può riguardare anche le cose e sottintende un minore grado di cogenza del comportamento, lasciando al soggetto la possibilità di scegliere tra più opzioni astrattamente idonee. Ne consegue che l’uso del mezzo intestato a un residente extra-UE beneficia dell’esenzione non solo quando costituisca l’unico modo per fronteggiare l’emergenza, ma anche quando rientri in un ventaglio di opzioni idonee, con valutazione di idoneità da compiere ex ante e purché l’uso sia occasionale e indotto dalla singolarità della situazione. L’accertamento in fatto della CT2 sulla ricorrenza dell’emergenza è insindacabile in sede di legittimità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia allarga, rispetto alla tesi dell’Amministrazione, l’ambito dell’esenzione daziaria per l’uso occasionale di veicoli immatricolati fuori UE: non occorre dimostrare uno stato di necessità in senso penalistico (pericolo grave alla persona non altrimenti evitabile), essendo sufficiente un’emergenza — anche relativa a cose — cui il mezzo sia idoneo a rispondere secondo una valutazione ex ante. Restano fermi i limiti: l’uso deve essere occasionale, non abituale, e indotto dalla singolarità della situazione. Per chi assiste importatori o privati sanzionati, la decisione offre un argomento per contestare la riqualificazione dell’uso temporaneo come importazione soggetta a dazio quando ricorra un evento improvviso e potenzialmente dannoso.
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