Preavviso di ipoteca esattoriale: se l’iscrizione (impugnata) è poi annullata, cessa la materia del contendere sul preavviso (Cass. trib. 10562/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10562/2026, pubblicata il 21 aprile 2026 (R.G.N. 28549/2018) — camera di consiglio del 5 marzo 2026, Presidente Lucio Napolitano, Relatore Cesare Taraschi.

Il principio di diritto

Il preavviso (comunicazione preventiva) di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 è atto facoltativamente impugnabile, quale manifestazione anticipata della pretesa; la sua impugnazione è una facoltà e non un onere, ma per evitare il consolidamento resta necessario impugnare l’atto tipico successivo, ciòè l’iscrizione ipotecaria. Se questa viene impugnata e poi annullata con sentenza passata in giudicato, viene meno l’interesse del contribuente a una decisione sul preavviso e si determina la cessazione della materia del contendere.

Il fatto

Un contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’agente della riscossione, relativo a tre cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettarono, ritenendo che alla data del preavviso i titoli sottostanti fossero validi e fosse superata la soglia minima di 8.000 euro per procedere all’iscrizione. Il contribuente ricorse per cassazione con due motivi. Nelle more egli aveva impugnato anche la successiva iscrizione ipotecaria, annullata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza passata in giudicato; l’Agenzia delle entrate-Riscossione chiese dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La motivazione

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti facoltativamente impugnabili, essendo manifestazione anticipata della pretesa; la sua impugnazione è una facoltà, non un onere, e non preclude l’impugnazione dell’atto successivo. Tuttavia, una volta emesso l’atto tipico (l’iscrizione ipotecaria), l’unico giudizio rilevante è quello contro quest’ultimo: poiché nel caso l’iscrizione ipotecaria è stata annullata con sentenza definitiva, difetta l’interesse del contribuente a prevenire, impugnando il preavviso, gli effetti pregiudizievoli di un’iscrizione già venuta meno. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché la cessazione della materia del contendere caduca le pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato.

Esito: dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell’intero giudizio.

Implicazioni pratiche

Chi impugna il preavviso di ipoteca esattoriale deve comunque impugnare la successiva iscrizione ipotecaria; se questa viene annullata in via definitiva, il giudizio sul preavviso si chiude per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e senza raddoppio del contributo unificato. Il principio è rilevante per la gestione del contenzioso sugli atti della riscossione facoltativamente impugnabili.

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