L’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile per vizi derivati (TAR Abruzzo n. 307 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, dell’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e dell’accertamento dell’inottemperanza è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., con la conseguenza che la mancata tempestiva impugnazione ne determina il consolidamento. Il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, in quanto connesso e conseguente a detto ordine, non è autonomamente impugnabile per vizi derivati in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordine stesso; a maggior ragione, l’atto di mera rettifica di un errore materiale contenuto nel provvedimento antecedente non può essere impugnato per censurare vizi propri degli atti presupposti ormai inoppugnabili. L’attività di repressione degli abusi edilizi, inclusa la fase dell’accertamento dell’inottemperanza, costituisce attività vincolata che non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’atto di rettifica della certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, unitamente all’ordinanza stessa, al primo accertamento e all’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa. Deducevano, in particolare, la mancata disponibilità dei beni per la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare e la mancata notifica degli atti ai custodi giudiziari e al creditore procedente. Il Comune resistente eccepiva la tardività del gravame avverso gli atti presupposti, notificati tra il 2016 e l’inizio del 2017, e l’acquiescenza dei ricorrenti, che avevano manifestato l’intenzione di adempiere all’ordine demolitorio senza poi darvi seguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto le eccezioni preliminari del Comune, rilevando come l’ordinanza di demolizione, la prima certificazione di inottemperanza e l’ingiunzione di pagamento fossero state notificate tra il luglio 2016 e il febbraio 2017, mentre il ricorso era stato notificato solo il 2 novembre 2017, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Gli effetti di tali atti si erano pertanto consolidati per effetto della mancata impugnazione, con conseguente dichiarazione di irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

L’unico atto tempestivamente gravato — la rettifica dell’accertamento di inottemperanza — conteneva esclusivamente la correzione di un errore materiale nel computo della superficie abusivamente costruita. I motivi di ricorso, tuttavia, censuravano vizi propri degli atti presupposti, non vizi dell’atto di rettifica. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui l’accertamento dell’inottemperanza è connesso e conseguente all’ordine di demolizione e non è autonomamente impugnabile per vizi derivati in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordine stesso, con la conseguenza che il gravame è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

Quanto alla doglianza relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha osservato che l’attività repressiva degli abusi edilizi, inclusa la successiva fase dell’accertamento dell’inottemperanza, ha natura vincolata e può prescindere dagli apporti partecipativi del privato, non potendo la partecipazione determinare un esito differente del procedimento. La sentenza ha infine compensato le spese di lite tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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