Silenzio-inadempimento sul riconoscimento dei titoli esteri di sostegno (TAR Lazio n. 321 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere sorge per la sola presentazione della formale istanza e la scadenza del termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dalla documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento, cui si aggiungono i trenta giorni del comma 2 per la verifica della completezza: il termine complessivo massimo è di quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente ordine di provvedere e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 8 giugno 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine all’Amministrazione di provvedere.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento. Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha assunto tale denominazione per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022.
Il Tribunale ricostruisce poi i presupposti del silenzio-inadempimento. È necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati.
Sul piano dei termini, il Collegio richiama il termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990 e quello specifico della materia. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni. Il termine complessivo entro cui doveva essere emesso il provvedimento conclusivo approda dunque a un massimo di quattro mesi.
Nel caso concreto tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso e senza elementi probatori contrari. Sussiste pertanto il silenzio-inadempimento del Ministero.
Il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” caratterizzati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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