Divieto doppia candidatura e insussistenza obbligo autotutela su istanza di parte (TAR Lazio n. 9179 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, la clausola della lex specialis che vieta a ciascun piccolo comune di partecipare alla presentazione di più di un progetto, seppur con modalità alternative (singolarmente, in convenzione o tramite Unione di comuni), è legittima e la sua violazione determina l’inammissibilità della domanda presentata, a prescindere dall’ordine cronologico di presentazione. La previsione del bando che, in caso di plurime domande per lo stesso comune, fa prevalere quella presentata tramite l’Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, comporta la necessaria esclusione di tutte le altre, in ossequio ai principi di par condicio e di autoresponsabilità dei partecipanti. L’errore materiale nella indicazione della norma posta a fondamento dell’esclusione non vizia il provvedimento quando i presupposti di fatto e di diritto siano comunque desumibili da altri atti del procedimento, quali il verbale della commissione esaminatrice. Il potere di autotutela è esercitabile esclusivamente d’ufficio, sicché non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di parte che sollecitino l’annullamento d’ufficio del provvedimento.
Il Fatto
I comuni di Santomenna e Castelnuovo di Conza stipulavano una convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 per partecipare a un bando per il finanziamento di progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. La Comunità montana Tanagro-Alto e Medio Sele, ente cui entrambi i comuni aderivano, presentava peraltro una autonoma domanda di ammissione per altro progetto. Con DPCM del 2 agosto 2024 il progetto presentato dalla Convenzione veniva escluso per violazione del divieto di doppia candidatura. Dopo l’istanza di autotutela e la nota del 30 ottobre 2024, il comune di Santomenna, quale capofila della convenzione, impugnava l’esclusione; su opposizione delle parti intimate, il ricorso straordinario veniva trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ravvisando nella possibilità di ottenere il finanziamento una chance che legittima l’impugnazione; l’indagine sull’utilità dell’azione non può estendersi all’ipotetico punteggio spettante al progetto, trattandosi di attività discrezionale non ancora esercitata. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, basato sulla presunta assenza di cause di esclusione nella lex specialis: l’art. 3, comma 2 del Bando, in attuazione dell’art. 2, comma 3 del DPCM 16 maggio 2022, prevede che ogni piccolo comune può partecipare con un solo progetto, e l’art. 3, comma 6 del Bando stabilisce che, in caso di plurime domande, prevale quella presentata tramite Unione di comuni o convenzione, con conseguente inammissibilità delle altre. Il divieto di cumulo risponde all’esigenza di evitare l’accumulo di benefici sui medesimi soggetti.
Quanto al difetto e all’integrazione postuma della motivazione, la Corte ha rilevato che il verbale della Commissione esaminatrice dava conto dell’esclusione anche per contrasto con le FAQ del 28 settembre 2023 e che la nota del 30 ottobre 2024 ribadiva i presupposti legati alla violazione del divieto di doppia candidatura. L’erronea indicazione del DPCM 20 agosto 2024, che richiamava l’art. 3, comma 2 del DPCM 16 maggio 2022 in luogo dell’art. 2, comma 3, è stata qualificata come mero refuso, errore materiale facilmente percepibile che non integra una diversa motivazione.
Il TAR ha quindi respinto la censura sull’illegittimità della candidatura della Comunità montana, evidenziando che il progetto concorrente risultava ammesso proprio in ragione dell’art. 3 del Bando, che ne consente la partecipazione per il tramite dell’Unione di comuni. Ha inoltre escluso l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio in caso di doppia candidatura, trattandosi di un vizio della domanda di partecipazione che sottrae la proposta alla valutazione di merito e rende superflua ogni ulteriore indagine.
Da ultimo, la sentenza ha chiarito che il procedimento si è ritualmente concluso con il DPCM del 2 agosto 2024 e che la Presidenza del Consiglio non era tenuta a riscontrare la seconda istanza di autotutela del 7 novembre 2024: il potere di autotutela si esercita d’ufficio e discrezionalmente, sicché sulle istanze di sollecitazione non grava alcun obbligo giuridico di provvedere. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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