Sopravvenuta carenza di interesse per giudicato sulla sanabilità dell’opera (TAR Abruzzo n. 304 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un giudicato formatosi tra le medesime parti, che abbia accertato la legittimità e la sanabilità di un manufatto, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto che ne ha approvato il progetto planivolumetrico di coordinamento. La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa preclude al giudice di vagliare la generica pretesa all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato in assenza di una lesione attuale dell’interesse sostanziale del ricorrente. L’atto divenuto superfluo non può costituire oggetto di una decisione di merito richiesta solo per finalità satisfattorie della pretesa repressiva dell’abuso.
Il Fatto
Un proprietario di un fondo confinante ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta Comunale aveva approvato il progetto planivolumetrico di coordinamento presentato dal vicino per la regolarizzazione di un manufatto temporaneo, realizzato in forza di una precedente deliberazione consiliare del 2009. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui la violazione delle norme in materia di accertamento di conformità e di repressione degli abusi edilizi, nonché il difetto della doppia conformità dell’opera.
In pendenza del giudizio, è intervenuto un complesso quadro di sopravvenienze giurisprudenziali, con sentenze del Consiglio di Stato che hanno accertato la legittimità del manufatto e la fondatezza dell’istanza di sanatoria presentata dal controinteressato. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2614 del 2024, sulla quale si è formato il giudicato tra le medesime parti del presente giudizio, ha escluso che il Comune fosse tenuto a portare a conclusione l’iter procedurale del progetto planivolumetrico e ha affermato la natura privatistica delle questioni relative alle distanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’avviso officioso, comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha quindi ricostruito il quadro delle sentenze richiamate, evidenziando che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2614 del 2024 fa stato tra le parti del presente giudizio, che coincidono con quelle di quel processo: il ricorrente, il controinteressato e il Comune.
La Corte ha rilevato che tale giudicato ha accertato che, a seguito dell’annullamento del diniego di sanatoria per l’insussistenza dell’unico motivo ostativo relativo alla superficie, l’opera deve considerarsi assentibile e che non vi è alcun abuso da reprimere. Ha inoltre affermato che le questioni relative al rispetto delle distanze non attengono all’esercizio del potere amministrativo, ma costituiscono questioni privatistiche, da vagliare eventualmente dinanzi al giudice ordinario.
Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto che le sopravvenienze siano idonee a privare il ricorrente dell’interesse dedotto con il ricorso, volto all’annullamento di una deliberazione divenuta superflua. L’interesse all’annullamento deve essere concreto e attuale, e non può essere satisfatto da una pronuncia di merito richiesta solo per finalità di mera ripetizione di accertamenti già compiuti. La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa preclude, infatti, la possibilità di vagliare la legittimità dell’atto in assenza di una lesione dell’interesse sostanziale.
La Corte ha inoltre precisato che il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 10784 del 2023 non fa stato nei confronti del ricorrente, il quale non era parte di quel giudizio. Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente a mantenere vivo l’interesse al ricorso, poiché la decisione di improcedibilità si fonda sugli effetti del giudicato successivo, formatosi tra le medesime parti.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra le parti costituite e non dovute al Comune non costituito.
Nota della Redazione
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