Valore in dogana: le royalties sono daziabili anche senza collegamento societario tra licenziante e venditore (Cass. trib. 19687/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 19687 del 13 giugno 2026 (R.G. 10445/2025), camera di consiglio del 26 maggio 2026 — Presidente Perrino, Relatore Grasso.
Il principio di diritto
In tema di valore in dogana, con l’entrata in vigore del Codice doganale dell’Unione (reg. UE n. 952/2013, artt. 70, 71 e 73; reg. esec. UE n. 2015/2447, art. 136) le royalties e i diritti di licenza si aggiungono al valore di transazione quando il loro pagamento costituisce una condizione della vendita delle merci importate. A differenza del previgente art. 157 del reg. CEE n. 2454/1993, il collegamento societario tra il licenziante e il venditore non è più indispensabile: esso resta una condizione sufficiente, ma non necessaria, ad integrare la daziabilità.
Il giudice del rinvio deve accertare in concreto, esaminando i contratti di licenza e di vendita, se il venditore fosse disposto a vendere le merci senza il pagamento della royalty — nel qual caso quel pagamento è condizione della vendita e va incluso nel valore doganale — e se il titolare del marchio eserciti sul produttore un potere di controllo, anche indiretto, idoneo a incidere sull’intera catena produttiva, oltre il mero controllo di qualità.
Il fatto
L’Agenzia delle dogane recuperava maggiori dazi ritenendo che, nel valore in dogana di merci importate da un’impresa italiana, dovessero essere incluse le royalties corrisposte per l’uso del marchio, in quanto condizione della vendita.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia annullava la pretesa, escludendo la daziabilità delle royalties sul rilievo dell’assenza di un collegamento tra il licenziante (titolare del marchio) e i venditori-produttori. L’Agenzia delle dogane ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Sotto il vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione, la disciplina degli elementi da aggiungere al valore di transazione (artt. 70, 71 e 73 CDU; art. 136 reg. esec. 2015/2447) non riproduce la condizione, già posta dall’art. 157 del reg. CEE 2454/1993, del legame societario tra licenziante e venditore. Il criterio decisivo è se il pagamento della royalty costituisca “condizione della vendita”: ciòè se il venditore non fosse disposto a vendere, o l’acquirente non fosse in grado di acquistare, senza tale pagamento.
Il collegamento tra licenziante e venditore conserva rilievo come indice, ma non è più requisito imprescindibile: può essere sufficiente un potere di controllo, anche indiretto, del titolare del marchio sul produttore, che ecceda il semplice controllo di qualità e incida sulla produzione. La sentenza impugnata, avendo escluso la daziabilità per la sola assenza del collegamento societario, ha errato: la Corte cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo accertamento in fatto.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori dell’import, il pagamento di royalties per l’uso di un marchio può far lievitare il valore in dogana — e quindi i dazi — anche senza alcun legame di gruppo tra chi concede la licenza e chi vende. Ciò che conta è se, senza pagare la royalty, la merce non sarebbe stata venduta: in tal caso la royalty è “condizione della vendita” e va dichiarata nel valore imponibile.
La verifica è contrattuale e fattuale: occorre mappare i rapporti tra titolare del marchio, produttore e importatore, e individuare eventuali poteri di controllo (anche indiretti) sulla produzione, che vanno oltre il controllo di qualità. Un’impostazione difensiva basata solo sull’assenza di collegamento societario, valida sotto il vecchio reg. 2454/1993, non regge più sotto il Codice doganale dell’Unione.
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