Impugnabilità dell’estratto di ruolo e onere di allegazione dell’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. 5 n. 7353 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 – come introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 e successivamente sostituito dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024 – non costituisce norma di interpretazione autentica né norma retroattiva, ma si applica ai giudizi pendenti, incidendo sull’interesse ad agire che va valutato al momento della decisione. Ne consegue che il contribuente, anche nel giudizio di legittimità, deve allegare e dimostrare il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo secondo le ipotesi tassative previste dalla norma, a pena di inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse ad agire. La notifica della cartella eseguita tramite posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi non è né inesistente né nulla, poiché il requisito dell’iscrizione nei pubblici elenchi è previsto dall’art. 3-bis l. n. 53/1994 solo per le notifiche eseguite dagli avvocati.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi, richiedeva l’estratto di ruolo e impugnava le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi ivi risultanti, affermando di non averne mai ricevuto la notifica. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione in relazione agli avvisi di accertamento e rigettava il ricorso per il resto. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza di primo grado e correttamente eseguite le notifiche. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, cui l’agente della riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente accolto l’istanza di rimessione in termini per il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. a fronte del documentato malfunzionamento del processo tributario telematico.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento a Sezioni Unite secondo cui il contribuente può impugnare la cartella non notificata della quale abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, essendo la tutela giurisdizionale un diritto non comprimibile. Tuttavia, l’intervento normativo di cui all’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 e la successiva sostituzione operata dal d.lgs. n. 110/2024 hanno delineato un sistema di impugnazione diretta del ruolo e della cartella subordinato alla dimostrazione di specifiche ipotesi di pregiudizio, ritenute tassative.
Con riferimento ai giudizi pendenti, la Corte ha precisato che la nuova disciplina trova applicazione anche a essi, poiché incide su un’condizione dell’azione – l’interesse ad agire – che ha natura dinamica e va valutata al momento della decisione. L’interesse può essere allegato anche nel giudizio di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale. Nel caso di specie, la contribuente non aveva indicato alcuna delle ipotesi di pregiudizio, sicché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario con riguardo alla cartella non menzionata nell’atto di pignoramento.
La Corte ha poi esaminato i motivi relativi al disconoscimento della conformità delle copie prodotte dall’agente della riscossione, rigettandoli. Il disconoscimento effettuato dal contribuente nell’originario ricorso era preventivo e generico, riferito alla «eventuale documentazione prodotta in copia», e non era stato successivamente ribadito e specificato: pertanto, difettava dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dall’art. 215 cod. proc. civ. e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contestazione generica non impedisce al giudice di apprezzare l’efficacia rappresentativa della copia.
Quanto ai motivi concernenti la notifica tramite posta elettronica certificata da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi, la Corte li ha ritenuti inammissibili per novità della questione e comunque infondati. L’inesistenza della notifica è configurabile solo nei casi di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 – applicabile alla notifica delle cartelle via PEC – non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblici elenchi, a differenza dell’art. 3-bis l. n. 53/1994 che disciplina esclusivamente le notifiche degli avvocati.
La Corte ha infine cassato senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla cartella per cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso, rigettato il ricorso principale per il resto e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, con compensazione parziale delle spese.
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Nota della Redazione
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