TOSAP su aree a parcheggio: tassa dovuta senza riduzione per orari effettivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15112 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo di cui all’art. 62 d.lgs. n. 507/1993 è costituito dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o della destinazione dell’area, a qualsiasi uso adibita, a prescindere dall’esistenza di un titolo giuridico o di fatto alla base della detenzione e dalle modalità di esercizio della stessa. Ne consegue che non rilevano, al fine della tassazione, gli effettivi orari e giorni di svolgimento del servizio pubblico di parcheggio, ove non si ricada nelle ipotesi di detenzione caratterizzate da stagionalità, non continuatività o temporaneità che possono fondare riduzioni tariffarie ai sensi degli artt. 66, comma 2, lett. c), e 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993.
Il Fatto
La società contribuente, concessionaria della gestione di aree di sosta a pagamento per conto del Comune, impugnava l’ingiunzione fiscale relativa al pagamento della TARI per l’anno 2014, per un importo complessivo di euro 70.439,75. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in parziale accoglimento del ricorso, aveva riconosciuto la debenza del tributo ma limitatamente ai giorni feriali e alle sole nove ore giornaliere di effettivo svolgimento del servizio di parcheggio, con esclusione dei sabati e delle domeniche.
Il concessionario della riscossione proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, censurando la sentenza per motivazione apparente, per l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e, soprattutto, per violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993, contestando il diritto della contribuente ad una riduzione dell’imposta in ragione delle modalità di esercizio della detenzione dell’area.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente, la quale invocava una successiva sentenza di merito favorevole alla contribuente per un diverso anno di imposta. È stata rilevata, infatti, la mancanza della prova che il contratto alla base della tassazione fosse il medesimo, non potendosi evincere dagli elementi acquisiti se si trattasse dello stesso rapporto, relativo alle medesime aree e allo stesso periodo.
Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, il ricorso è stato respinto. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nella specie, la motivazione raggiungeva tale soglia, contenendo una sintetica ma adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento della domanda subordinata della contribuente.
Il terzo motivo, con cui si deduceva l’inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento prodromico, è stato dichiarato inammissibile in quanto sollevato per la prima volta in sede di legittimità. Tale questione, implicando necessariamente l’indagine fattuale sulla notifica dell’avviso, risultava preclusa alla Corte di cassazione, non essendo consentita la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano nuovi accertamenti di fatto.
Il primo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o della destinazione dell’area, a qualsiasi uso adibita, a prescindere dall’esistenza di un titolo alla base della detenzione. Ne deriva che la tassa è dovuta dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, risultando del tutto inconferente l’eventuale attinenza della gestione alla fase sinallagmatica del rapporto. Non rilevano, quindi, gli effettivi orari e giorni di svolgimento del servizio, ove non si ricada nelle ipotesi di detenzione stagionale, non continuativa o temporanea che possono fondare riduzioni tariffarie ai sensi degli artt. 66, comma 2, lett. c), e 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, ipotesi non prospettate dalla contribuente in giudizio né richieste in sede di denuncia.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente, condannata alla rifusione delle spese giudiziali di ogni grado.
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Nota della Redazione
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