Illegittimo il diniego di permesso di soggiorno per mancata valutazione dei legami familiari (TAR Abruzzo n. 56 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’adozione dei provvedimenti concernenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, la Pubblica Amministrazione è tenuta a valutare la sussistenza e l’effettività dei legami familiari dell’istante nel territorio dello Stato. L’erronea valutazione di tale circostanza, che si traduca nell’affermazione di un’inesistente assenza di legami familiari, integra un travisamento dei fatti che inficia la legittimità del diniego, atteso che il provvedimento si fonda su un presupposto fattuale erroneo. Tale principio si ricollega al disposto di cui all’art. 8 C.E.D.U. e alla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dei vincoli familiari dello straniero.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia da minore, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore respingeva l’istanza, affermando l’assenza di legami familiari in Italia e la precaria situazione lavorativa dell’interessato. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 C.E.D.U., nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando la presenza in Italia del padre e del fratello, con cui conviveva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato nel merito. Il Collegio ha osservato come risultasse acclarato che il ricorrente avesse legami familiari in Italia, come dimostrato dalla documentazione depositata, ivi incluso il certificato di residenza attestante l’iscrizione nella stessa famiglia anagrafica del padre e del fratello.
La circostanza non era stata contestata dall’Amministrazione. Il giudizio espresso dalla Questura è stato quindi ritenuto illegittimo per travisamento dei fatti, avendo l’Amministrazione considerato inesistente una situazione che, invece, sussisteva concretamente. Tale errore si è riverberato nell’adozione del provvedimento impugnato, che in modo erroneo affermava l’assenza di legami familiari.
Il Collegio ha richiamato il principio, costante in giurisprudenza, secondo cui la P.A., nell’adozione dei provvedimenti in materia di permessi di soggiorno, deve valutare la sussistenza dei legami familiari dell’istante. A sostegno, ha citato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5646/2025, che richiama la necessità di tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, nonché la Corte cost. n. 202 del 2013.
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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