Illecito professionale e obblighi dichiarativi nel nuovo codice dei contratti pubblici: termini di rilevanza e limiti del vaglio giurisdizionale (TAR Abruzzo n. 58 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa in sede di gara che dia compiutamente conto di una risoluzione contrattuale e di un procedimento penale coinvolgente un ex dipendente non è omissiva né integrante un grave illecito professionale, ancorché il concorrente neghi la sussistenza della causa di esclusione. Il fatto che abbia determinato la risoluzione contrattuale per inadempimento rileva ex art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), D.lgs. n. 36/2023 per tre anni dalla data di commissione del fatto, coincidente con l’adozione del provvedimento risolutivo, restando insensibile all’eventuale successivo contenzioso. La condotta penalmente rilevante di un soggetto estraneo all’elenco tassativo di cui all’art. 94, comma 3, D.lgs. n. 36/2023 non è imputabile all’operatore economico ai fini escludenti. La mancata indicazione del costo della manodopera nell’offerta economica non determina l’esclusione se la lex specialis e i modelli predisposti dalla stazione appaltante, obbligatori a pena di inammissibilità, non prevedono un campo dedicato.
Il Fatto
La stazione appaltante indiceva una gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione dello strumentario chirurgico, con aggiudicazione al massimo ribasso. All’esito della procedura, risultava aggiudicataria la società controinteressata, avendo l’ente verificato positivamente il possesso dei requisiti generali ai sensi degli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo censure afferenti alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per grave illecito professionale, alla omessa valutazione della dichiarazione resa, alla violazione della disciplina sull’offerta economica e alla mancata verifica di anomalia dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’operatore economico, nella dichiarazione sostitutiva, aveva dato contezza della risoluzione contrattuale disposta da altra amministrazione e del procedimento penale coinvolgente un’ex dipendente. Tale condotta non integra un’omissione dichiarativa, avendo la controinteressata messo la stazione appaltante nella condizione di valutare compiutamente la propria affidabilità professionale. Quanto al merito, la risoluzione per inadempimento risalente a oltre tre anni prima della gara non poteva fondare l’esclusione, dovendo il termine di rilevanza di cui all’art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), D.lgs. n. 36/2023 decorrere dalla commissione del fatto e non già dalle successive pronunce giurisdizionali, che non possono rivivificare una causa di esclusione ormai temporalmente consumata. La sentenza penale che coinvolge l’ex dipendente, non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, non è astrattamente idonea a integrare un illecito professionale: la nuova disciplina ha introdotto una tipizzazione tassativa degli elementi dell’illecito, dei mezzi di prova e dei soggetti rilevanti, superando la nozione aperta del previgente codice. In ordine alla mancata indicazione dei costi della manodopera, il Collegio valorizza la circostanza che il modello di offerta – obbligatorio a pena di inammissibilità – non recasse un campo dedicato: l’omissione non è imputabile al concorrente che si sia attenuto alla modulistica, sicché la sanzione espulsiva non può operare in violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla stessa lex specialis. Da ultimo, la verifica di anomalia è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e non necessita di particolare motivazione in caso di mancato esercizio, salvo macroscopica irragionevolezza non dimostrata nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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