Accesso agli atti di gara: l’ostensione parziale dell’offerta tecnica è legittima se proporzionata alla tutela della difesa (TAR Abruzzo n. 54 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione non impone l’ostensione integrale degli atti di gara, ma richiede una valutazione calibrata tra l’esigenza di tutela della difesa processuale del ricorrente e il diritto del concorrente aggiudicatario alla protezione del proprio patrimonio informativo aziendale. È, pertanto, legittima l’ostensione parziale dell’offerta tecnica che escluda le parti coperte da diritto di proprietà industriale, quando il giudizio di prevalenza dell’interesse alla riservatezza risulti proporzionato rispetto alle specifiche censure dedotte in giudizio. In tale contesto, la conoscenza del verbale di verifica di anomalia dell’offerta, richiamato per relationem nel provvedimento di aggiudicazione, è idonea a soddisfare l’interesse conoscitivo del ricorrente qualora contenga tutti gli elementi utili a comprendere il percorso motivazionale seguito dal RUP.
Il Fatto
La società, quarta classificata nel lotto 3 di una procedura di gara indetta dall’AREACOM per l’affidamento del servizio di pulizia in favore dell’Azienda Sanitaria Locale, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della società terza classificata, proposta per il subentro a seguito dello scorrimento della graduatoria. Con l’istanza di accesso, la ricorrente domandava l’ostensione di tutta la documentazione di gara dell’aggiudicataria, comprese le offerte tecniche ed economiche e la documentazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
A seguito del differimento del termine e della successiva comunicazione di ostensione parziale, la società proponeva un’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., lamentando che l’offerta tecnica della controinteressata era stata ostesa in forma oscurata e che era stata omessa la documentazione relativa alla verifica di anomalia. In sede di discussione, la ricorrente rinunciava all’accesso alla documentazione della seconda classificata, concentrando la domanda sulla sola documentazione dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente circoscritto l’oggetto della decisione alla sola documentazione relativa all’aggiudicataria della gara, rilevando l’irrilevanza sia della rinuncia alla domanda di accesso formulata con riferimento alla documentazione di altra concorrente sia delle difese spiegate dalla prima classificata, estranea all’aggiudicazione per effetto del vincolo di scorrimento previsto dal disciplinare.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretta la motivazione dell’ostensione parziale dell’offerta tecnica, fondata sulla prevalenza dell’esigenza di non divulgare gli aspetti riservati dell’offerta, valutati come afferenti al patrimonio informativo aziendale dell’aggiudicataria. In particolare, è stato valorizzato il metodo di gestione dei servizi di pulizia oggetto di brevetto d’invenzione industriale, comprensivo di un software proprietario.
Il giudizio di prevalenza accordato alla riservatezza è stato considerato proporzionato rispetto alla tutela della difesa in giudizio della ricorrente. Il Collegio ha osservato che le censure dedotte dalla ricorrente non necessitavano della conoscenza integrale dell’offerta tecnica, concernendo profili diversi quali l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e il difetto motivazionale della verifica di anomalia. Quanto a quest’ultimo profilo, l’ostensione del verbale unico di verifica della sospetta anomalia, richiamato per relationem nel provvedimento di aggiudicazione, è stata ritenuta sufficiente a soddisfare l’interesse conoscitivo della parte, in quanto idonea a rivelare il percorso motivazionale e il metodo di valutazione adottati dal RUP.
La decisione sulle spese della fase incidentale è stata rinviata alla decisione sul merito del ricorso.
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Nota della Redazione
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