Perdita di incarichi interni non integra demansionamento se coerente con il grado (C.G.A.R.S. n. 592 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riorganizzazione interna di un ufficio amministrativo, adottata nell’esercizio del potere dirigenziale di distribuzione dei compiti, non integra demansionamento quando il dipendente resti adibito a mansioni coerenti con il grado, il ruolo e la posizione ordinamentale rivestiti. La revoca o la diversa allocazione di pregresse attribuzioni di coordinamento non sono, per ciò solo, indice di dequalificazione professionale, né di sviamento del potere organizzativo. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della non irragionevolezza e non arbitrarietà dell’atto, della coerenza con la sua causa organizzativa e dell’assenza di finalità estranee all’interesse pubblico. La tutela della professionalità non assicura la cristallizzazione dell’assetto organizzativo contingente, ma la permanenza del dipendente in un ambito funzionale compatibile con la qualifica posseduta.
Il Fatto
Un Commissario Capo della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Speciale di P.S. presso la Regione Siciliana, ha impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento di riorganizzazione interna del 17 aprile 2023, con il quale l’Amministrazione ha rimodulato l’assetto dell’Ufficio, confermandogli la funzione di Vice Dirigente e attribuendogli compiti in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro e di controlli interni. Erano stati impugnati anche i precedenti atti di riorganizzazione del 2022 e del 2023, sul presupposto di una progressiva sottrazione delle mansioni di coordinamento prima esercitate.
Il primo giudice, definendo il giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha qualificato la vicenda come demansionamento e ha annullato l’atto del 2023, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per il periodo maggio-settembre 2023, parametrato alla media delle ore di straordinario svolte in precedenza. Ha respinto la domanda di danno non patrimoniale. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, contestando sia la qualificazione della fattispecie sia il capo risarcitorio. L’appellata ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, non esaminato in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dalla natura dell’atto impugnato. Il provvedimento non è sanzionatorio, né incide sullo status o sul grado, ma costituisce espressione del potere di autoorganizzazione dell’Ufficio, appartenente alla sfera delle valutazioni rimesse all’Amministrazione, tanto più in una struttura gerarchicamente ordinata come i Corpi di Polizia, connotata da esigenze di funzionalità e continuità del servizio.
Da qui il limite del sindacato giurisdizionale: il giudice non può verificare se l’assetto prescelto fosse il più opportuno o il più aderente alle aspettative del dipendente, ma solo la non irragionevolezza, la coerenza con la causa organizzativa e l’assenza di sviamento del potere. Il superamento del limite esterno del potere organizzativo si configura soltanto ove la riorganizzazione risulti strumentalmente ordita all’assegnazione a mansioni inferiori, estranee o meramente apparenti, ovvero a una sostanziale inutilizzazione professionale.
La sentenza appellata ha invece sovrapposto la perdita delle pregresse attribuzioni di coordinamento alla perdita della posizione professionale protetta, desumendo il demansionamento dalla mera diversa distribuzione degli incarichi interni. Su questo punto il C.G.A.R.S. richiama l’indirizzo in tema di lavoro pubblico: il conferimento di una posizione organizzativa non determina l’acquisizione di una nuova categoria contrattuale, ma solo l’attribuzione di una responsabilità con eventuale beneficio economico, sicché la sua cessazione non integra di per sé demansionamento, né violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 o dell’art. 2103 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 7209 del 2023; Cass. civ., sez. lav., n. 6367 del 2015; Cass. civ., sez. lav., n. 26140 del 2025).
Nel caso concreto, dagli atti non risulta che l’interessata sia stata adibita a mansioni inferiori, materiali, esecutive o incongrue rispetto alla qualifica di Commissario Capo, né che versasse in condizione di inattività o di emarginazione funzionale. La funzione vicaria, in un ufficio gerarchicamente ordinato, presidia la continuità dell’azione amministrativa e non può essere degradata a mera intestazione formale per il solo fatto che il suo esercizio pieno sia correlato all’assenza o all’impedimento del dirigente titolare. Né l’assenza di contestazioni disciplinari a carico della dipendente assume rilievo dirimente: la riorganizzazione non presuppone una valutazione negativa del personale inciso dalla nuova distribuzione dei compiti (Cons. Stato, sez. II, n. 10161 del 2022).
Quanto al dedotto sviamento, il C.G.A.R.S. esclude che esso possa desumersi dalla sola incidenza sfavorevole dell’atto, richiedendo elementi gravi, precisi e concordanti sulla destinazione del potere a una finalità diversa da quella tipica. La circostanza che la nuova articolazione abbia ridotto lo spazio operativo dell’appellata, o che il contesto interno fosse conflittuale, non consente di convertire la scelta organizzativa in determinazione sviata (Cons. Stato, sez. II, n. 467 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 4671 del 2022; Cass. civ., sez. lav., n. 29767 del 2020). Anche la successiva revoca dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, intervenuta dopo le contestazioni della dipendente, non dimostra che l’atto del 17 aprile 2023 fosse sorretto da finalità punitiva.
Il motivo riproposto sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento è respinto: l’atto attiene alla conformazione interna dell’Ufficio e non è stato adottato all’esito di un procedimento diretto ad accertare responsabilità o demeriti, con la conseguenza che la parte doveva indicare quali elementi conoscitivi, ove introdotti prima dell’adozione, avrebbero potuto incidere sulla determinazione finale, prova di resistenza non superata. Escluso il demansionamento, viene meno il presupposto del capo risarcitorio. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso originario respinto e le spese del doppio grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
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