Illegittima l’esclusione dal concorso per infortunio durante la prova (TAR Lazio n. 13012 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la clausola della lex specialis che commina l’esclusione dalla procedura concorsuale al candidato che non superi la prova di capacità operativa “anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa”, senza prevederne la ripetizione. L’infortunio, per sua natura eccezionale e non prevedibile, integra un impedimento oggettivo e temporaneo non imputabile al concorrente e non è indice di inidoneità fisica, potendo semmai denotare una temporanea inabilità. L’amministrazione ha il dovere di consentire la ripetizione della prova, anche attraverso una sessione di recupero nell’ambito della stessa procedura, ciò non ledendo la par condicio tra i concorrenti. La regola deve ritenersi tanto più irragionevole nell’ambito di procedure di stabilizzazione di personale che già svolge attività operativa, per le quali l’evento infortunistico non può assumere valenza selettiva.
Il Fatto
Un candidato, vigile del fuoco volontario inserito in graduatoria come idoneo, partecipava alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 2018. Convocato per le prove di capacità operativa, non superava il modulo n. 1 delle trazioni alla sbarra a causa di un infortunio occorsogli durante la prova. L’amministrazione, sul presupposto della clausola di cui all’allegato C del bando che attribuisce efficacia escludente al mancato superamento anche in caso di infortunio, adottava il decreto di esclusione, impugnato dal candidato che documentava l’infortunio con certificazione del Pronto Soccorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente esclusa la tardività del gravame quanto all’impugnazione della clausola del bando, ne afferma la corretta contestazione unitamente al provvedimento di esclusione, atteso che la previsione non ha efficacia ex se escludente ma concretizza la propria lesività solo all’esito dell’applicazione. Nel merito, richiamato l’orientamento del giudice d’appello espresso in sede cautelare nella medesima vicenda, rileva la fondatezza delle censure di violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità.
La clausola che preclude la ripetizione della prova in caso di infortunio determina, secondo il Collegio, l’arbitraria e manifestamente ingiusta esclusione della rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo, anche se accertato mediante idonea documentazione medica. La previsione appare eccedente quanto necessario per l’esigenza di contingentamento dei tempi procedimentali, esigenza non frustrata dalla possibilità di una sessione di recupero, considerato che le prove non richiedono la contestuale partecipazione di tutti i concorrenti. Il TAR valorizza la specificità della procedura di stabilizzazione, che coinvolge personale con lunga esperienza operativa alle spalle e per la quale l’infortunio non può essere considerato indice di inidoneità fisica ma solo di temporanea inabilità, rimarcando altresì l’analogia con l’art. 9 del bando che prevede la ripetizione degli accertamenti psico-fisici in caso di patologie acute di breve durata.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio ritiene provato l’infortunio attraverso la diagnosi di trauma distrattivo alla spalla formulata dal Pronto Soccorso il giorno successivo alla prova, circostanza che rende verosimile che la temporanea condizione abbia impedito il superamento del modulo. Nessun rilievo è attribuito alla mancata menzione a verbale dell’infortunio, sia per la sinteticità del verbale, sia perché la stessa clausola illegittima avrebbe potuto indurre il candidato a non segnalare la propria condizione. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione, la stabilizzazione degli esiti delle prove successivamente superate in esecuzione della misura cautelare e l’ordine all’amministrazione di rimuovere le riserve apposte.
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Nota della Redazione
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