Ottemperanza per la Carta del docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Puglia n. 613 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di un docente e dichiarato il diritto a beneficiare dell’erogazione economica di € 500,00 annui per l’anno scolastico 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente”.

Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica all’Amministrazione, il Ministero non provvedeva all’esecuzione. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., attesa la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza, risultante dall’apposita certificazione del Giudice del lavoro.

Quanto alla ricevibilità dell’azione, il Tribunale ha evidenziato che la sentenza era stata notificata munita di formula esecutiva al Ministero, sicché risultavano sussistenti i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone all’azionante di attendere l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero costituito non aveva contestato l’inadempimento, limitandosi a depositare una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale che nulla dimostrava in punto di intervenuta ottemperanza con riguardo all’accredito sulla “Carta elettronica del docente”. La produzione documentale attestava solo l’inoltro degli atti al Ministero per l’esecuzione, senza fornire prova dell’effettivo adempimento.

Alla luce di ciò, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni ad adottare gli atti necessari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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