Il mancato impiego dei risparmi di spesa sanitaria lesiona interessi legittimi tutelabili solo previo annullamento (TAR Abruzzo n. 33 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella loro disponibilità, ai sensi dell’art. 27, comma 14, d.lgs. 68/2011, e possono essere discrezionalmente destinati dalla regione agli impieghi ritenuti prioritari. Da tale potere discrezionale deriva che la posizione degli operatori sanitari privati accreditati, che aspirano alla redistribuzione dei risparmi per remunerare prestazioni extra budget, ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. In sede di giurisdizione generale di legittimità, la tutela in forma specifica di tale interesse è perseguibile solo previo annullamento degli atti di programmazione sanitaria che non prevedono la redistribuzione, da impugnare nel termine di decadenza. La domanda di risarcimento del danno per la lesione di interesse legittimo è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni dall’avvenuta conoscenza dell’esito negativo dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. L’azione di arricchimento senza giusta causa è infondata quando l’utilità economica contestata trova la sua fonte in una norma che ne legittima l’acquisizione, come l’art. 27, comma 14, d.lgs. 68/2011 per i risparmi di spesa sanitaria regionale.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di strutture sanitarie private accreditate, aveva ceduto ad altra società il credito di oltre quarantasei milioni di euro vantato verso la Regione per prestazioni sanitarie erogate extra budget negli esercizi dal 2006 al 2015, rese per sopperire al fallimento di altre case di cura accreditate. Con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza delle Sezioni Unite che aveva rimesso la causa alla giurisdizione amministrativa, le società avevano chiesto la condanna della Regione al pagamento del corrispettivo di dette prestazioni, nei limiti delle somme risparmiate e non redistribuite alle strutture operative, ovvero al risarcimento del danno da perdita della chance, ovvero all’indennizzo ex art. 2041 c.c.. Le Aziende sanitarie regionali, costituite in giudizio, avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti di programmazione, la decadenza del termine per il risarcimento e la prescrizione dei crediti, proponendo in via condizionata domanda riconvenzionale di manleva.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente qualificato la posizione giuridica delle strutture accreditate come di interesse legittimo, discendente dall’esercizio del potere discrezionale della regione di destinare i risparmi di spesa sanitaria, potere che la norma richiamata attribuisce alla disponibilità dell’ente territoriale. La domanda principale, volta a ottenere la remunerazione delle prestazioni extra budget mediante redistribuzione dei risparmi, presupponeva l’illegittimità degli atti di programmazione che anno per anno non avevano previsto detta redistribuzione; in assenza di impugnazione di tali atti nel termine di rito, la domanda è stata dichiarata inammissibile.

Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno, il tribunale ha rilevato che il termine di centoventi giorni di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a. era già decorso: la società aveva infatti invitato la Regione, già nel settembre 2019, all’apertura di un tavolo tecnico per la definizione bonaria della controversia, dimostrando di avere consapevolezza della lesione; la citazione era stata invece notificata solo nel maggio 2021, con conseguente declaratoria di irricevibilità.

La domanda di arricchimento senza giusta causa è stata invece rigettata nel merito. La disponibilità delle somme risparmiate, che le ricorrenti assumevano trattenute ingiustamente, trova la sua fonte nella norma che attribuisce al regione il potere di incamerare i risparmi di gestione; l’esistenza di una base normativa che legittima l’attribuzione esclude il difetto di giusta causa, elemento costitutivo dell’azione ex art. 2041 c.c.

Alla declaratoria di inammissibilità, irricevibilità e rigetto è conseguita l’improcedibilità delle domande riconvenzionali condizionate di manleva proposte dalle Aziende sanitarie, per intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda principale. Le spese di lite, incluse quelle del giudizio per regolamento di giurisdizione, hanno seguito la soccombenza in favore delle Aziende costituite, con compensazione nei confronti della Regione che aveva resistito con memoria di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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