Pannelli fotovoltaici in centro storico: illegittimo diniego per visibilità da drone (TAR Molise n. 28 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, la prescrizione che preclude l’installazione di pannelli fotovoltaici progettati deve fondarsi su un’istruttoria che indichi specificamente i punti di osservazione dai quali l’impianto risulta percepibile, non essendo sufficiente un generico richiamo alla sua visibilità. La valutazione della compatibilità paesaggistica non può basarsi su immagini acquisite mediante drone in volo, dovendosi avere riguardo al punto di osservazione di un normale pedone. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili impone di concentrare l’impedimento assoluto nelle sole aree non idonee, dovendosi altrove verificare in concreto le conseguenze percepibili dell’installazione, atteso che i pannelli fotovoltaici sono ormai considerati elementi normali del paesaggio. È pertanto illegittimo, per deficit istruttorio e motivazionale, il parere della Soprintendenza che ometta tale verifica, con illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel centro storico di un Comune molisano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presentava istanza per il rilascio del nulla-osta paesaggistico, al fine di realizzare lavori di efficientamento energetico consistenti in un cappotto termico, isolamento della copertura, sostituzione degli infissi e installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, per fruire degli incentivi fiscali del cd. Superbonus 110%.
La Soprintendenza, dopo aver richiesto documentazione integrativa, esprimeva parere favorevole con prescrizioni, tra cui quella di non realizzare i moduli fotovoltaici come progettati, in quanto ritenuti elemento dissonante rispetto al contesto storicizzato. La Commissione Intercomunale per il Paesaggio recepiva le medesime prescrizioni nell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente impugnava tali determinazioni, contestando il difetto di motivazione e istruttoria e chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance e l’indennizzo per il ritardo procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la domanda di annullamento per l’assorbente rilievo del deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati. La prescrizione della Soprintendenza, ripresa dall’autorizzazione, si fondava sulla ritenuta visibilità dell’impianto, valutato come percepibile “anche da notevoli distanze” e come elemento dissonante, senza però chiarire da quale punto di osservazione i pannelli avrebbero avuto tale impatto.
Il Tribunale rileva che le uniche rappresentazioni fotografiche in atti erano quelle trasmesse dallo stesso interessato in sede procedimentale. Le sole immagini dalle quali l’impianto emerge come visivamente percepibile erano state catturate da un drone in volo sopra l’edificio, mentre da tutte le fotografie scattate dalla strada l’impianto risultava non percepibile. Per valutare la compatibilità paesaggistica non si può assumere il punto di vista di un drone, dovendosi avere riguardo al punto di osservazione di un normale pedone.
La decisione richiama l’orientamento secondo cui il favor legislativo per le fonti rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici unicamente nelle aree non idonee, mentre negli altri casi la compatibilità va esaminata tenendo conto che tali tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’installazione di pannelli non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazione pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio.
Il Collegio dichiara quindi fondato il primo motivo di ricorso, nella parte relativa al deficit motivazionale e istruttorio, con assorbimento delle restanti censure. L’illegittimità del parere della Soprintendenza determina la illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è respinta per la mancata dimostrazione del nesso di causalità. Il Tribunale osserva che il ricorso stesso ha ammesso l’esistenza di fattori causali autonomi, estranei all’agire amministrativo: la sospensione delle commesse da parte dell’impresa esecutrice, la sospensione della pratica da parte dell’istituto bancario e le difficoltà di cessione del credito. La parte nutriva dichiaratamente solo una mera speranza di conseguire il beneficio. Anche la domanda di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 è respinta, per non aver l’istante azionato il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni e per la carenza del regolamento attuativo. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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