Autore mediato abbandono rifiuti e ordinanza sindacale ex art. 192 (TAR Lazio n. 6698 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza del Sindaco, adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere rivolta al soggetto che risulti autore dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, anche quando l’imputabilità del fatto sia ascrivibile a titolo di autoreship mediata. In tale ipotesi, l’amministrazione non ha l’onere di instaurare un preventivo contraddittorio procedimentale per verificare l’elemento soggettivo dell’illecito, dovendo attivarsi per imporre la rimozione dei rifiuti al soggetto responsabile. Diversamente, la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, configurabile come solidale, presuppone l’accertamento, in contraddittorio, della imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa. La mancata caratterizzazione dei rifiuti non determina l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 192, trattandosi di adempimento imposto dall’art. 191 d.lgs. n. 152/2006 in relazione al diverso potere di ordinanza contingibile ed urgente.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di delegato in materia ambientale di una società, impugnava l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco gli aveva ordinato la rimozione, l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati all’esterno di un capannone industriale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, contestando, tra l’altro, il difetto di istruttoria e la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente dichiarava l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza, salvo il residuo interesse alle spese di lite, ed il Collegio, rilevato d’ufficio il possibile difetto di interesse, dichiarava la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’atto impugnato è stato completamente eseguito, ed i suoi effetti giuridici e materiali si sono esauriti. Poiché il ricorrente ha insistito per una pronuncia sulle spese, il Collegio esamina la fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale, richiamato da Cons. St., Sez. V, n. 10332/2024.
Il Collegio qualifica l’ordinanza come esercizio del potere attribuito al Sindaco dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, escludendo che ricorrano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza extra ordinem ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, difettando il presupposto della contingibilità.
Nel delineare il sistema di responsabilità derivante dall’abbandono incontrollato di rifiuti, la sentenza distingue tra la posizione dell’autore dell’abbandono — che può essere anche un autore mediato — e quella del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area. Solo per quest’ultima, la giurisprudenza richiede l’accertamento della colpa in contraddittorio con l’interessato. Nel caso di specie, l’ordinanza è stata rivolta al ricorrente nella veste di delegato ambientale della società incaricata dei lavori di manutenzione, il quale aveva l’obbligo di sovrintendere alle operazioni di rimozione, configurandosi pertanto quale autore mediato dell’abbandono. Da ciò consegue il rigetto delle censure relative al mancato avvio del contraddittorio.
Quanto alla mancata caratterizzazione dei rifiuti, il Collegio precisa che essa è imposta non dall’art. 192 ma dal precedente art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, concernente il potere di ordinanza contingibile ed urgente per far fronte a criticità nella gestione complessiva del ciclo dei rifiuti, fattispecie non ricorrente in caso di abbandono circoscritto. Viene inoltre disattesa l’eccezione relativa al difetto di istruttoria per l’esclusione della presenza di fibre di amianto, atteso che tale circostanza riguardava solo una parte dei rifiuti. Infine, il Collegio esclude l’operatività della fattispecie del deposito temporaneo, applicabile solo ai materiali di risulta della demolizione e non anche ai R.A.E.E. ed agli imballaggi contenenti olii esausti. La soccombenza virtuale del ricorrente comporta la condanna alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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