Cessazione della materia del contendere per integrale ostensione della documentazione di gara (TAR Lazio n. 14220 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia provveduto all’ostensione integrale della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, dovendosi escludere la persistenza di un interesse alla decisione. Il diritto di accesso può avere ad oggetto esclusivamente i documenti detenuti dall’Amministrazione, con la conseguenza che il giudice non può ordinare l’esibizione di atti dei quali la stessa dichiari espressamente la mancata detenzione: in tal caso, l’interesse dell’istante risulta comunque soddisfatto, sia pure in forma negativa, assumendosi l’Amministrazione la responsabilità della veridicità delle proprie affermazioni.
Il Fatto
Con bando del 13 gennaio 2023, la stazione appaltante indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, suddivisa in undici lotti. Il lotto n. 11 veniva aggiudicato a un raggruppamento temporaneo, ma la ricorrente, seconda classificata, presentava istanza di accesso all’intera documentazione di gara, reiterata successivamente. L’aggiudicazione veniva poi annullata in autotutela e rinnovata in favore del medesimo raggruppamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso il silenzio serbato sulle istanze di accesso, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione e lamentando la mancata messa a disposizione degli atti tramite piattaforma telematica. Nel corso del giudizio l’Amministrazione provvedeva parzialmente all’ostensione, ma la ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentando la mancata esibizione di documentazione relativa al subentro di una società nella compagine dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva progressivamente provveduto all’ostensione della documentazione richiesta e che, all’udienza camerale, il difensore della resistente aveva dichiarato che tutta la documentazione nella disponibilità della stazione appaltante era stata messa a disposizione della ricorrente. Tale sopravvenienza determina il venir meno dell’interesse alla decisione, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha precisato che il diritto di accesso può avere ad oggetto esclusivamente i documenti effettivamente detenuti dall’Amministrazione, non potendo il giudice ordinare l’esibizione di atti dei quali la stessa dichiari la mancata detenzione. Richiamando il precedente di T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 giugno 2024, n. 3536, il Collegio ha affermato che, quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, l’interesse dell’istante risulta comunque soddisfatto, anche se in forma negativa, assumendosi la stessa la responsabilità della veridicità della propria affermazione.
Dagli atti di causa non emergono elementi idonei a dimostrare che l’Amministrazione detenga ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti. La pretesa azionata con il ricorso e con i motivi aggiunti deve pertanto ritenersi esaurita, essendo stata ostesa tutta la documentazione detenuta e fornito un riscontro negativo circa la detenzione degli ulteriori atti indicati dalla ricorrente. La natura della sopravvenienza e la complessità delle questioni dedotte hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.