Complessità delle questioni e sollecita definizione del merito: fissazione dell’udienza pubblica ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Abruzzo n. 9 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., in luogo della pronuncia cautelare, è disposta quando la complessità delle questioni giuridiche richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase incidentale. In tal caso, la tutela delle esigenze della parte ricorrente è affidata alla sollecita definizione del giudizio di merito, senza che occorra una valutazione prognostica sull’esito dello stesso. La scelta del giudice amministrativo di abbinare la trattazione del merito alla fase cautelare non implica alcuna pronuncia sull’an o sul quomodo della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ma si sostanzia in una mera determinazione ordinatoria finalizzata alla rapida definizione del giudizio.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Centrale di Committenza aveva aggiudicato il Lotto 2 di una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio alle aziende sanitarie regionali, nonché i verbali di gara e la comunicazione di indisponibilità delle offerte. Oltre all’annullamento, chiedeva la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, il subentro nel contratto e l’ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso.
La controinteressata si costituiva in giudizio, mentre l’amministrazione e l’azienda sanitaria restavano non costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha ritenuto che la complessità delle questioni oggetto del giudizio richiedesse un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare. Ha pertanto valutato che le esigenze del Consorzio ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione dell’udienza di merito.
La decisione si fonda sull’art. 55, comma 10, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di fissare la trattazione del merito nel caso in cui le esigenze cautelari possano essere soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di primo grado.
Il Collegio ha precisato che la complessità delle questioni rendeva inopportuna una pronuncia sommaria, senza che ciò implichi alcuna delibazione sul fumus boni iuris. L’ordinanza si limita a fissare l’udienza di merito, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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