Inottemperanza all’ordinanza istruttoria e rinnovo dell’incombente con incarico al segretario comunale (TAR Abruzzo n. 367 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze istruttorie del giudice amministrativo, non avendo natura definitiva, sono revocabili ai sensi dell’art. 177 cod. proc. civ. e non sono suscettibili di esecuzione coattiva mediante il giudizio di ottemperanza. Il comportamento omissivo dell’organo verificatore che non esegue l’incombente disposto può tuttavia integrare i reati di cui agli artt. 323 e 328, comma 1, cod. pen. per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, nonché il delitto di cui all’art. 366, comma 3, cod. pen. per i soggetti privi di tali qualifiche. Di fronte al perdurante inadempimento, il Collegio può rinnovare l’ordine istruttorio, incaricando direttamente il segretario generale dell’ente, con facoltà di vigilata subdelega a un funzionario, assegnando un nuovo termine per l’adempimento.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’ordinanza di ripristino/demolizione emanata dal Comune di San Salvo, impugnata dal ricorrente, e da una successiva ordinanza di demolizione adottata dallo stesso ente a seguito di un riesame della vicenda. Il ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti, deducendo che i lavori realizzati rientrerebbero nell’ambito dell’edilizia libera, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione comunale.
Con ordinanza collegiale n. 30 del 2026, il TAR Abruzzo, rilevata la persistente diversa prospettazione in fatto tra le parti e la sussistenza di questioni di natura tecnica, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., incaricando il dirigente del 6° settore del Comune di Chieti di accertare se i lavori avessero comportato una sostituzione o inserimento di architravi con variazione delle dimensioni dei vani, e se gli stessi rientrassero o meno nell’edilizia libera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito l’iter procedimentale, evidenziando che, con nota del 6 marzo 2026, il dirigente del VI Settore del Comune di Chieti aveva comunicato la soppressione dell’ufficio originariamente individuato, segnalando la competenza del III Settore – Sviluppo del Territorio. Alla camera di consiglio del 13 marzo 2026, il Tribunale aveva quindi disposto l’invio dell’ordinanza istruttoria al Segretario Generale del Comune di Chieti per la designazione del dirigente competente, con assegnazione del termine di trenta giorni per l’esecuzione dell’incombente.
Giunti alla camera di consiglio del 26 giugno 2026, il Tribunale ha constatato il perdurante inadempimento dell’organo verificatore, non essendo stata depositata alcuna relazione. Su tale presupposto, il Collegio ha ritenuto necessario rinnovare l’ordine di adempiere all’ordinanza istruttoria, affrontando il tema delle conseguenze dell’inottemperanza alle ordinanze istruttorie del giudice amministrativo.
La Corte ha chiarito che tali ordinanze, non avendo natura definitiva, sono revocabili e non possono essere eseguite coattivamente attraverso il giudizio di ottemperanza, come già affermato dal Consiglio di Stato, ordinanza n. 8367 del 2022. Ciò nondimeno, il comportamento omissivo dell’organo verificatore può assumere rilevanza penale, configurando i reati di cui agli artt. 323 e 328, comma 1, cod. pen. per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, e il reato di cui all’art. 366, comma 3, cod. pen. per i soggetti privi di tali qualifiche soggettive.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto il rinnovo dell’incombente istruttorio, incaricando direttamente il segretario generale del Comune di Chieti, con facoltà di subdelegare, sotto la propria vigilanza, a un funzionario il cui nominativo dovrà essere tempestivamente segnalato per dare certezza alla data di affidamento dell’incarico. Il termine per l’adempimento è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione della successiva camera di consiglio al 25 settembre 2026.
Nota della Redazione
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