L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario si propone al giudice amministrativo per la condanna alla Carta del Docente (TAR Sardegna n. 81 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è la sede idonea per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, fissa un termine per l’adempimento e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega. Nessun compenso spetta al commissario ad acta, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. In considerazione della natura seriale del contenzioso, il giudice può ridurre equamente i compensi professionali del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 950/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle l’importo di euro 2.500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta Elettronica del Docente, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con interessi e rivalutazione.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 9 luglio 2024, ma nessun adempimento era seguito, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava provata la notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 9 luglio 2024, il suo passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale in data 28 ottobre 2025, e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza in data 12 novembre 2025. Era quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, norma che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica del Docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese di lite, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, il Collegio ne ha ridotto l’importo a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, discussa in un’unica udienza in nove cause dal contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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