Ottemperanza parziale al giudicato sui capitolati CPR (Cons. Stato n. 5450 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il contenuto conformativo del giudicato va ricostruito avuto riguardo non solo al dispositivo, ma anche alle affermazioni della motivazione che ne costituiscono il necessario fondamento logico-giuridico. Il coinvolgimento formale delle amministrazioni indicate dalla sentenza non integra di per sé l’istruttoria imposta dal giudicato, quando essa richieda una rivalutazione sostanziale della situazione di fatto. L’esecuzione solo parziale e incompleta del giudicato, in assenza di atti diretti a svuotarne l’efficacia, non configura elusione del giudicato né giustifica la declaratoria di nullità degli atti ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., ma impone l’ordine di completare l’attività istruttoria e valutativa residua. In difetto di inerzia dell’amministrazione e in presenza di valutazioni amministrative ancora da svolgere, non sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Due associazioni hanno agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 7839 del 2025, con la quale era stato parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 19012/2024. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso proposto contro il decreto del Ministro dell’Interno del 4 marzo 2024, di approvazione dello schema di capitolato per la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.
Le ricorrenti deducono l’inesatta e incompleta esecuzione del giudicato: il Ministero si sarebbe limitato a un adeguamento formale dell’allegato 5-bis, senza avviare una reale interlocuzione con il Ministero della Salute e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, e senza prevedere formazione specifica del personale, protocolli per la prevenzione del rischio suicidario e presenza medica continuativa. Chiedono la nullità dei nuovi atti, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. Il Ministero resiste, sostenendo di avere dato piena esecuzione al dictum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del contenuto conformativo della sentenza n. 7839 del 2025, ricordando che il giudizio di ottemperanza non rinnova il sindacato di legittimità sugli atti successivi al giudicato, ma verifica la concreta attuazione delle statuizioni, anche in base alla motivazione.
Il dictum si articola in due segmenti: l’eliminazione delle discrasie rispetto alla direttiva ministeriale del 19 maggio 2022 e lo svolgimento di una rinnovata istruttoria sulle concrete condizioni nei centri. La sentenza di cognizione aveva richiesto un “attento esame della situazione fattuale nei Centri”, in attesa dell’intervento legislativo sollecitato dalla Corte costituzionale n. 96 del 2025.
Il primo obbligo risulta pienamente adempiuto: il Ministero ha revisionato l’allegato 5-bis; il Ministero della Salute, con nota del 5 novembre 2025, ha attestato la conformità alla direttiva; il Garante ha formulato osservazioni poi recepite.
Il secondo obbligo resta invece inadempiuto. L’interlocuzione con il Ministero della Salute e con il Garante si è concentrata sulla sola conformità del testo alla direttiva, senza acquisire elementi sulla effettiva situazione nei centri, sull’adeguatezza della dotazione sanitaria, sull’organizzazione dell’assistenza psicologica, sulla formazione specialistica del personale e sugli episodi autolesivi o suicidari. Il Garante aveva richiamato la nota dell’11 giugno 2024, con profili problematici ulteriori rimasti privi di valutazione.
Non basta, quindi, il mero coinvolgimento formale delle amministrazioni: la sentenza esigeva che esso si inserisse in un procedimento di effettiva rivalutazione. Il giudicato non è integralmente eseguito. Tuttavia non ricorre elusione del giudicato: l’amministrazione ha riesercitato il potere, modificato le clausole e coinvolto i soggetti indicati; difetta solo il completo sviluppo dell’attività conformativa. Il rimedio è l’ordine di completare l’istruttoria entro sei mesi, con motivata determinazione finale comunicata alle ricorrenti, ferma la provvisoria efficacia del capitolato vigente. Non sussistono i presupposti per il commissario ad acta, in assenza di inerzia.
Nota della Redazione
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