Daspo e identificazione del ricorrente: elemento decisivo nella fase cautelare (TAR Abruzzo n. 83 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’identificazione del ricorrente quale autore dell’episodio posto a fondamento del provvedimento di daspo può essere utilmente provata mediante l’ostensione processuale di documenti e fotogrammi già acquisiti dalla polizia giudiziaria, senza che ciò configuri un’inammissibile integrazione istruttoria. La proporzionalità della durata della misura, in rapporto alla gravità del fatto contestato, non preclude il rigetto dell’istanza cautelare ove sia fissata un’udienza di merito in un termine compatibile con un’eventuale congrua riduzione della stessa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Pescara aveva disposto nei suoi confronti il daspo, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare degli effetti. A sostegno dell’istanza, contestava la correttezza dell’identificazione e la proporzionalità della durata della misura rispetto alla gravità dell’episodio contestato. Si costituivano in giudizio la Questura e il Ministero dell’Interno, opponendosi all’accoglimento dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando nel rito tipico della fase interinale, ha ritenuto che dalla documentazione in atti emergano plurimi, univoci e concordanti elementi di identificazione del ricorrente. Tale valutazione, condotta secondo il criterio probatorio proprio del giudizio cautelare, ha superato il vaglio di fumus boni iuris richiesto.
Quanto all’eventuale profilo istruttorio, il Collegio ha precisato che la produzione documentale non integra una richiesta di supplemento di indagine, bensì la mera ostensione in sede processuale di atti e fotogrammi già nella disponibilità della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tale circostanza rafforza la solidità degli elementi indiziari già raccolti.
In ordine alla proporzionalità della durata del daspo, il Tribunale ha osservato che la questione potrà essere compiutamente valutata in sede di merito, attesa la fissazione dell’udienza di trattazione in un termine ravvicinato. Tale scelta garantisce la possibilità di una eventuale congrua riduzione della misura, qualora ne ricorrano i presupposti.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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