Incompetenza territoriale inderogabile per la sede di servizio del pubblico dipendente (TAR Abruzzo n. 366 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. La regola attribuisce rilievo esclusivo alla ubicazione della sede di servizio del dipendente, la quale può non coincidere con quella dell’ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato o con quella dell’amministrazione resistente. Il vizio di competenza, ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., è rilevabile d’ufficio finché la causa non sia stata decisa in primo grado e, una volta rilevato, il giudice adito dichiara la propria incompetenza con ordinanza, indicando il giudice competente. La pronuncia sulla incompetenza territoriale non comporta una statuizione sulle spese della fase, rimesse alla decisione definitiva.
Il Fatto
La ricorrente, medico della Polizia di Stato, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, una nota della Questura di Firenze con cui l’Amministrazione intimava la restituzione di somme corrisposte a titolo di contribuzione previdenziale e assistenziale per il periodo di aspettativa senza assegni per la frequenza di un corso di specializzazione. Il giudizio veniva integrato da motivi aggiunti, concernenti anche atti dell’INPS, e da un successivo ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego di accesso civico. L’Amministrazione, nella propria relazione, precisava che la sede di servizio della ricorrente era la Questura di Firenze.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha richiamato l’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
Dalla relazione depositata dall’Amministrazione è emerso che la sede di servizio della ricorrente era ubicata nella circoscrizione della Questura di Firenze, ossia in quella del TAR Toscana. Tale circostanza, non contestata, ha assunto valore decisivo ai fini della individuazione del giudice competente, restando irrilevante che alcuni atti impugnati fossero stati emanati da altri uffici dell’Amministrazione o dall’INPS.
Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 15, comma 1, c.p.a., rilevando d’ufficio il difetto di competenza, rilievo al quale le parti hanno aderito a seguito dell’ordinanza ex art. 73 c.p.a. Il collegio ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Toscana, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto, rimettendo al definitivo la decisione sulle spese della fase.
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Nota della Redazione
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