Incombenti istruttori nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sulla concessione di area comunale (TAR Abruzzo n. 333 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., ove risulti necessario approfondire la situazione di fatto e le ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno della propria inerzia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 65 c.p.a., ordinando alla parte pubblica di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. L’ordinanza istruttoria non definisce il giudizio ma ne differisce la trattazione, fissando una nuova camera di consiglio per il seguito, garantendo così il contraddittorio e l’integrale acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’istanza volta ad ottenere la concessione di un’area comunale per l’installazione di un distributore di carburanti, aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 65 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza medesima, presentata in ultimo in data 2 febbraio 2026. L’amministrazione comunale e la società controinteressata non si costituivano in giudizio. Alla camera di consiglio del 12 giugno 2026, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa discussione delle parti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nell’esaminare la fattispecie, ha ritenuto necessario — prima di pronunciarsi nel merito della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere — disporre appositi approfondimenti. L’art. 65 c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare alle parti gli incombenti istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione, potendo chiedere documenti e informazioni alla pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, il collegio ha ravvisato l’esigenza di acquisire una compiuta ricostruzione della vicenda amministrativa e delle ragioni che hanno determinato la protratta inerzia dell’ente. A tal fine, ha ordinato al Comune di depositare una relazione circostanziata e documentata sia sui fatti di causa che sui motivi di ricorso, assegnando il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza.
L’ordinanza assume valenza esclusivamente istruttoria e non definisce il giudizio. Il tribunale ha infatti contestualmente fissato una nuova camera di consiglio per il giorno 13 novembre 2026, al fine di valutare, alla luce della documentazione prodotta dall’amministrazione, se sia configurabile l’inerzia lamentata ovvero se emerga l’esistenza di un provvedimento espresso o di ostacoli procedimentali che giustifichino il ritardo.
La pronuncia conferma che, nel rito speciale previsto dall’art. 117 c.p.a., l’istruttoria non è affatto esclusa, ma può essere disposta ogni qualvolta il giudice non disponga degli elementi sufficienti per valutare la fondatezza della pretesa, restando comunque il giudizio strutturato secondo il rito camerale e con le cadenze accelerate proprie del rito sul silenzio.
Nota della Redazione
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