Notifica dell’ordinanza di demolizione e inidoneità del domicilio eletto in sede penale (Cons. Stato n. 10289 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio effettuata dall’indagato ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. vale esclusivamente per gli atti del procedimento penale e non abilita l’amministrazione comunale a notificare presso il difensore l’ordinanza di demolizione adottata in sede di procedimento edilizio. La notifica così eseguita è nulla, con la conseguenza che non si perfeziona la conoscenza dell’atto presupposto e non maturano i presupposti per l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale. Il mero richiamo all’ordinanza contenuto nel verbale di inottemperanza non sana il vizio, perché la conoscenza del provvedimento sanzionatorio non sostituisce la notificazione del provvedimento demolitorio.
Il Fatto
La proprietaria di un terreno in Latina, con sopra un manufatto abusivo, impugnava davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita del terreno e delle opere al patrimonio disponibile, oltre al presupposto verbale di inadempienza. A fondamento del ricorso contestava l’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione, atto presupposto la cui inottemperanza aveva generato i provvedimenti successivi.
Il Comune replicava che l’ordinanza era stata consegnata al domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore nominato nel procedimento penale per l’abuso edilizio. Il TAR rigettava il ricorso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ritenendo che la ricorrente avesse comunque conosciuto l’ordinanza attraverso il verbale di inadempienza che la richiamava. Proponeva appello la soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e concentra l’analisi sul primo profilo, di carattere procedurale. La questione è se l’elezione di domicilio rilasciata in sede penale possa estendere i suoi effetti alla notificazione degli atti amministrativi afferenti al procedimento edilizio.
La risposta è negativa. Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che valorizza la volontà della parte nel delimitare l’ambito dell’elezione di domicilio, segnatamente Cass. pen. Sez. VI n. 4926 del 20 dicembre 2018 e, in senso conforme, Cass. pen. Sez. II n. 37479 del 14 maggio 2019. L’elezione, quindi, non può ritenersi valida per la notifica dell’ordine di demolizione.
Ne deriva la nullità della notifica. Il Collegio non si sofferma sulla tesi del primo giudice secondo cui la conoscenza sarebbe stata acquisita tramite il verbale di inottemperanza: il semplice richiamo all’ordinanza contenuto in quest’ultimo non è idoneo a sanare il difetto di notificazione dell’atto presupposto.
L’accoglimento su questo punto esime dall’esame delle ulteriori censure, articolate sulla violazione dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, dell’art. 10 legge n. 265/1999 e dell’art. 7 legge n. 890/1982. Il procedimento deve essere rinnovato a partire dalla iniziale notifica dell’ordinanza di demolizione.
Il carattere solo procedurale della censura accolta giustifica la compensazione delle spese del doppio grado. La riforma della sentenza importa l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento degli atti impugnati, salvi gli eventuali ulteriori atti dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.