Avviso orale adeguatamente motivato da precedenti di polizia circostanziati (TAR Abruzzo n. 138 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è una misura di prevenzione a contenuto essenzialmente ammonitorio, che non impone divieti o obblighi ma invita il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge. Per la sua adozione è sufficiente un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi circostanziati, anche di valenza meramente indiziaria, senza che sia necessaria l’accertata responsabilità penale dell’interessato. Il provvedimento è adeguatamente motivato quando richiama i precedenti di polizia tratti dalla Banca dati interforze, specificandone la natura (lesioni personali e furto aggravato) e il carattere reiterato. La motivazione può considerarsi sufficiente se consente di delineare una personalità incline a comportamenti antisociali e un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere discrezionale del Questore è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’avviso orale adottato dal Questore di Pescara il 26 novembre 2019 e notificatole solo il 20 gennaio 2021, deducendo un unico motivo di censura. Sosteneva, in particolare, la carenza motivazionale del provvedimento, non avendo l’Amministrazione esposto compiutamente gli elementi fattuali alla base della misura. Contestava altresì la mancanza del requisito di attualità, stante il notevole lasso temporale intercorso tra l’adozione dell’atto e la sua comunicazione alla destinataria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo l’avviso orale adeguatamente motivato. Il richiamo ai precedenti di polizia risultanti dalla Banca dati interforze — segnalazioni per lesioni personali e furto aggravato con condotta reiterata — è stato considerato elemento oggettivo di certo riscontro, connotato da significativo disvalore e idoneo a delineare una tendenza alla condotta antisociale. La valutazione di pericolosità, pur sintetica, non è stata ritenuta generica, risultando peraltro coerente con i certificati dei carichi pendenti prodotti dall’Amministrazione e relativi al periodo antecedente l’adozione della misura.

Quanto alla dedotta motivazione postuma, il Collegio ha precisato che gli elementi relativi al periodo 2020-2021, controversi alla luce del certificato del casellario, non costituiscono un’illegittima integrazione successiva della motivazione, ma mere allegazioni a conferma del complessivo quadro di pericolosità già delineato. Essi non assumono rilievo ai fini del vaglio di legittimità, ma corroborano l’attendibilità delle valutazioni del Questore.

Sul profilo temporale, il TAR ha chiarito che l’avviso orale, essendo privo di effetti immediatamente restrittivi e caratterizzato da procedura semplificata, non richiede che l’elemento temporale sia ancorato alla formale comunicazione dell’atto. Ciò che rileva è la valutazione di pericolosità attuale operata dall’autorità al momento dell’adozione. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva contestualmente redatto una nota di rintraccio inserita in banca dati SDI, circostanza che ha indotto il Collegio a ritenere il ritardo nella notifica presumibilmente dovuto all’irreperibilità della ricorrente e comunque non tale da elidere le esigenze preventive sottese alla misura.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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