Silenzio della P.A. e sopravvenuto provvedimento espresso: ricorso improcedibile (TAR Campania n. 1788 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone la perdurante inerzia dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso: tale condizione deve sussistere fino al momento della decisione. L’adozione di un provvedimento esplicito, quale che sia il suo contenuto — favorevole o sfavorevole, purché non meramente soprassessorio —, interrompe l’inerzia e fa venir meno l’oggetto stesso del giudizio sul silenzio. Il ricorso diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il privato ha comunque conseguito il risultato cui tendeva l’azione, ovvero il superamento della situazione di inerzia procedimentale. La tutela del privato avverso il contenuto negativo del provvedimento va perseguita con la sua autonoma impugnazione, ove ne sussistano i presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ACER Campania, a seguito di un accertamento di abusi edilizi sull’immobile, aveva presentato al Comune di Lacco Ameno un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. La Commissione Edilizia comunale aveva espresso parere favorevole, ma per la definizione del procedimento risultava necessario il nulla-osta dell’ente proprietario, rimasto inerte nonostante la diffida del 23 ottobre 2025.
La ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. ACER si è costituita eccependo la carenza di un obbligo di provvedere in senso favorevole, richiamando la disciplina regionale che prevede la decadenza dall’assegnazione in caso di opere abusive non rimosse e l’obbligo di demolizione per gli abusi su suoli pubblici, e documentando di aver intrapreso azioni concrete, inclusa la presentazione di una querela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, è sopravvenuto un fatto idoneo a determinare il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della domanda di accertamento del silenzio. In data 18 febbraio 2026, ACER ha adottato e comunicato la nota prot. n. 0024941, con cui ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà contraria al rilascio del nulla-osta richiesto.
In particolare, con tale atto l’ente ha esplicitato le ragioni giuridiche ostative all’assenso, richiamando la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e diffidando la ricorrente alla demolizione delle opere. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, l’azione avverso il silenzio ha come presupposto la perdurante inerzia dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, condizione che deve sussistere fino al momento della decisione.
Ne deriva che l’adozione di un provvedimento esplicito, quale che sia il suo contenuto, interrompe l’inerzia e fa venir meno l’oggetto stesso del giudizio sul silenzio. In tale evenienza il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il privato ha ottenuto il risultato cui mirava l’azione, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale.
Nel caso di specie la nota del 18 febbraio 2026 costituisce un provvedimento espresso che pone fine al silenzio serbato dall’ente. Sebbene il suo contenuto sia palesemente contrario all’interesse sostanziale della ricorrente, esso ha l’effetto di esaurire l’obbligo di provvedere che il giudizio era volto a far valere. Non può pertanto trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione a provvedere, essendo quest’ultima già evasa in senso negativo. La tutela della ricorrente potrà eventualmente essere perseguita mediante l’impugnazione di tale atto, ove ne sussistano i presupposti, nelle forme e nei termini di legge.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione: la pronuncia in rito è determinata da un comportamento dell’Amministrazione posto in essere solo dopo l’instaurazione del giudizio, secondo un criterio di soccombenza virtuale limitato al profilo procedimentale; la complessità della questione sostanziale sottesa giustifica la mancata condanna dell’ente.
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Nota della Redazione
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