Porto di fucile per uso sportivo, il difetto di presupposti può sorreggere il diniego cautelare (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 30 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo deve essere respinta quando l’Amministrazione abbia fornito un adeguato e congruo riscontro istruttorio in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non emersendo in tale fase gli estremi del fumus boni iuris. La valutazione prognostica propria della fase cautelare si fonda sull’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, senza che rilevi in questa sede l’esame del merito della vicenda, il quale resta devoluto alla successiva trattazione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo, impugnava, chiedendone la sospensione, la determina prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della licenza. Il giudice amministrativo, con ordinanza collegiale, aveva richiesto all’Amministrazione un approfondimento istruttorio in ordine ai fatti posti a fondamento della revoca. A seguito del deposito del riscontro da parte della Prefettura, la domanda cautelare veniva posta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, valorizzando l’adeguato e congruo riscontro istruttorio fornito dall’Amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza collegiale. Il giudice ha quindi ritenuto che, in esito a tale integrazione documentale, non sussistessero elementi sufficienti per configurare il fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che attribuisce alla tutela cautelare una funzione anticipatoria e prognostica, finalizzata a garantire l’effettività della successiva decisione di merito. In tale ottica, la valutazione del giudice non si estende all’integrale accertamento della fondatezza del ricorso, ma si limita a verificare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e di una parvenza di diritto, alla stregua degli elementi acquisiti.
Quanto al periculum in mora, la motivazione non si sofferma sui danni allegati dal ricorrente, assorbendoli nella considerazione complessiva dell’insussistenza dei presupposti cautelari. La scelta di compensare le spese della fase cautelare riflette la natura interlocutoria del giudizio e la peculiarità della vicenda istruttoria.
L’esito è il rigetto dell’istanza, con conseguente permanenza dell’efficacia del provvedimento impugnato sino alla decisione di merito.
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Nota della Redazione
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