Permesso di soggiorno, natura endoprocedimentale del preavviso di diniego e impugnazione del silenzio (TAR Marche n. 177 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, costituisce atto endoprocedimentale, privo di carattere lesivo in quanto non esprime alcuna determinazione definitiva, e non è autonomamente impugnabile. Il relativo procedimento rimane sospeso in attesa delle osservazioni dell’interessato e solo il provvedimento finale di rigetto è idoneo a radicare l’interesse a ricorrere. Il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è autonomo rispetto a quello per lavoro subordinato, con la conseguenza che non è ammissibile la proposizione di un cumulo di azioni, anche in relazione al rito avverso il silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato fuori quota, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura di Ascoli Piceno comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, contestando, tra l’altro, la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente impugnava tale comunicazione unitamente agli atti presupposti, chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli effetti e, nel merito, l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e l’ordine di riesame dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiano supportati da sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto meritevole di positiva delibazione l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi è atto endoprocedimentale, non avente natura lesiva e non autonomamente impugnabile, poiché non esprime alcuna determinazione definitiva ed è funzionale alla sola partecipazione procedimentale.
La Corte ha inoltre evidenziato l’autonomia del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione rispetto a quello per lavoro subordinato oggetto del nulla osta. Tale autonomia esclude l’ammissibilità di un cumulo di azioni, anche rispetto al rito del silenzio, come prospettato dal ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio e ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione, compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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