Assorbimento del Corpo Forestale dello Stato e spettanza dell’indennità di trasferimento (TAR Basilicata n. 111 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni non rientra nell’ambito oggettivo delle soppressioni o dislocazioni dei reparti o delle relative articolazioni contemplate dall’art. 1, comma 1-bis, L. n. 86/2001, sicché il personale transitato in altra sede di servizio, distante oltre dieci chilometri dalla precedente, ha diritto all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della medesima legge, secondo il combinato disposto con l’art. 18, comma 13, D.Lgs. n. 177/2016. La predetta indennità, avendo natura indennitaria e non retributiva, non essendo collegata da nesso sinallagmatico alla prestazione lavorativa, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, ma su di essa spettano esclusivamente gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.
Il Fatto
Un ispettore antincendio, già in servizio nel Corpo Forestale dello Stato presso la stazione di Terranova del Pollino, in seguito alla soppressione di tale Corpo e al transito disposto ai sensi del D.Lgs. n. 177/2016, era stato assegnato a decorrere dal 1° gennaio 2017 alla sede dei Vigili del Fuoco di Potenza e, successivamente, al Distaccamento di Lauria. Il dipendente aveva richiesto all’Amministrazione la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 L. n. 86/2001 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, ma l’Ufficio del Trattamento Economico del Personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva rigettato l’istanza richiamando la disciplina di cui all’art. 18, comma 13, D.Lgs. n. 177/2016.
Avverso tale diniego l’interessato aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire la suddetta indennità e la condanna del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pagamento della somma di euro 12.515,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Si erano costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, contestando la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, trattandosi di personale appartenente al regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Ha inoltre rilevato che, vertendosi in materia di diritti patrimoniali soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., il termine non era decorso, sia perché l’eccezione non era stata sollevata dall’Amministrazione, sia perché la prescrizione era stata interrotta dalle istanze presentate dal ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato i propri precedenti, e in particolare le sentenze della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 2520 del 13 marzo 2024, n. 6319 del 17 luglio 2024 e n. 5236 del 16 giugno 2025, secondo cui l’assorbimento dell’intero Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni non può essere equiparato alla soppressione o dislocazione di reparti o articolazioni. Tale conclusione è stata motivata sotto un duplice profilo: da un lato, la norma derogatoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, L. n. 86/2001 non è suscettibile di interpretazione analogica; dall’altro, il Legislatore, ove avesse inteso escludere l’indennità per tutti i trasferimenti conseguenti all’assorbimento, lo avrebbe espressamente previsto.
Il Collegio ha quindi interpretato il combinato disposto degli artt. 18, comma 13, D.Lgs. n. 177/2016 e 1, comma 1-bis, L. n. 86/2001 nel senso che l’indennità non spetta solo al personale la cui precedente sede sia stata materialmente soppressa perché non più necessaria nella riorganizzazione territoriale, e non anche a quello la cui sede sia stata incorporata in altro Corpo. Nel caso di specie, il ricorrente aveva documentalmente provato che le distanze tra la sede di Terranova del Pollino e quelle di Potenza e di Lauria superavano i dieci chilometri richiesti dalla legge.
Quanto alla domanda accessoria, il Tribunale ha precisato che sull’indennità spettano gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., ma non la rivalutazione monetaria, attesa la natura meramente indennitaria dell’emolumento. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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