Vincolo paesaggistico e diniego di cava divieto surrettizio eccesso di potere (Cons. Stato n. 10478 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico non comporta inedificabilità assoluta e impone all’amministrazione di distinguere gli interventi incompatibili da quelli compatibili, esplicitando le ragioni della scelta. Il parere paesaggistico che si fondi su argomentazioni riferibili a qualsiasi iniziativa estrattiva, senza analizzare le specifiche cautele previste dal progetto e senza confrontarsi con le previsioni del piano attuativo già approvato, introduce in via surrettizia un divieto di coltivazione e integra eccesso di potere. L’annullamento del diniego ha effetto conformativo limitato all’obbligo di riesaminare l’affare con istruttoria completa, senza vincoli sull’esito. La domanda risarcitoria, costruita su voci che presuppongono la spettanza del bene della vita, è infondata quando l’accoglimento si esaurisca in un obbligo di riesame.
Il Fatto
Una società ottiene dal Comune la concessione di un complesso di agri marmiferi nelle Alpi Apuane, composto da due cave riunite in un unico stabilimento. Presenta al Parco regionale l’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, comprensivo di valutazione di impatto ambientale e dei titoli abilitativi, per un progetto che prevede lo sviluppo di due gallerie esistenti per un volume di scavo definito in dieci anni.
Nel corso della conferenza di servizi la Soprintendenza esprime parere contrario, recependo le osservazioni della Federazione Speleologica Toscana sui rischi di diffusione della marmettola nella cavità carsica presente nell’area. Il Parco nega la pronuncia di compatibilità ambientale e con essa il rilascio del titolo unico, ritenendo prevalente il parere sfavorevole. Il TAR Toscana respinge il ricorso; la società appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sull’asserito eccesso di potere. Il punto di partenza è generale: quando una porzione di territorio è sottoposta a vincoli che non comportano inedificabilità assoluta, come il vincolo paesaggistico, possono esistere interventi incompatibili e altri compatibili. L’amministrazione deve quindi rendere esplicita al privato la differenza tra le due tipologie, secondo il principio già affermato da C.d.S. sez. VII 28 gennaio 2025 n. 635 e, più esplicitamente, da sez. IV 9 novembre 2020 n. 6864.
Applicando tale regola, il Collegio rileva che l’impatto del progetto sull’area è in parte già definito e accettato: il PABE comunale consente la riattivazione della cava, pur con cautele specifiche quali la coltivazione prevalentemente in galleria e la tutela delle cavità carsiche. La Soprintendenza non risulta essersi opposta in sede di approvazione del piano, né averlo impugnato.
Il parere contrario su cui si fonda il diniego contiene, a semplice lettura, argomentazioni utilizzabili per negare l’apertura di qualsiasi cava. Si tratta di un giudizio non contestualizzato, che prescinde dall’analisi delle specifiche misure di mitigazione adottate dal privato, pure richiesta dalla normativa di settore. Si crea così il divieto surrettizio di coltivazione, viziato da eccesso di potere.
L’accoglimento del primo motivo travolge la sentenza impugnata e comporta l’annullamento della determinazione del Parco. Il Collegio precisa che l’effetto caducatorio riguarda il solo provvedimento finale, mentre gli altri atti impugnati sono atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. L’amministrazione dovrà riesaminare l’affare con istruttoria corretta e completa, partendo dal presupposto che la riattivazione è in sé consentita, senza vincoli sull’esito.
I motivi dal secondo al quinto sono dichiarati improcedibili, perché il loro esame comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, vietata dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amministrativo. La domanda risarcitoria è respinta: le voci di danno presuppongono la spettanza del bene della vita, mentre l’accoglimento ha solo effetto conformativo di riesame. Le spese sono compensate per la soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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