Inottemperanza al decreto ingiuntivo e interessi di mora dopo precetto (TAR Lombardia n. 4178 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, che può essere costituito anche da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il pagamento del capitale e degli interessi maturati fino alla data indicata non esaurisce l’obbligo dell’ente: restano dovuti gli interessi moratori maturati dopo la notifica dell’atto di precetto e fino all’effettivo pagamento. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna un termine di 90 giorni per il pagamento integrale, potendo soprassedere alla nomina del commissario ad acta quando il capitale sia già stato corrisposto.
Il Fatto
Una società ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 8546/2025 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale era stato intimato a un Comune il pagamento di una somma superiore a 122.000 euro, oltre interessi e spese. Il decreto era stato notificato a mezzo PEC e, in assenza di opposizione, era divenuto definitivo; successivamente erano stati emessi atto di precetto e provvedimento di esecutorietà.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza. Nelle more, l’ente ha corrisposto il capitale e gli interessi maturati fino a una certa data, mentre la ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi di mora maturati dopo il precetto, oltre alla tassa di registro del decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza. Il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo: è dunque soddisfatta la condizione posta dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che richiede la notifica all’amministrazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Avendo il Comune provveduto al pagamento del capitale e degli interessi fino al 6 ottobre 2025, il Tribunale ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per tale parte. La lite resta invece viva sul residuo.
Il ricorso è stato giudicato fondato quanto agli interessi di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 maturati dopo la notifica del precetto e fino al giorno dell’effettivo pagamento, nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2025 e il 26 maggio 2026. L’amministrazione, non costituita, non ha contestato né l’an né il quantum della pretesa, non ha formulato deduzioni e non ha fornito indicazioni.
Quanto alla richiesta di pagamento dell’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo, il Collegio l’ha dichiarata inammissibile, perché formulata soltanto nelle note d’udienza e non contenuta nel ricorso introduttivo.
Accertata l’inottemperanza per le somme residue, il Tribunale ha assegnato all’ente il termine di 90 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. L’avvenuta corresponsione della parte capitale ha indotto il Collegio a soprassedere, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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