Accesso agli atti di indagine escluso dal segreto ex art. 329 c.p.p. anche di fronte al diritto di difesa (TAR Basilicata n. 114 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990, nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, tra cui rientra il segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p., che copre gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria fino alla conoscibilità da parte dell’imputato e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La garanzia dell’accesso per la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici, prevista dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, non opera quando la parte, pur senza conoscere il contenuto integrale degli atti, sia comunque in grado di articolare adeguatamente le proprie difese, essendo a conoscenza dell’esistenza della denuncia che ha determinato il provvedimento amministrativo impugnato. In tal caso, l’esigenza difensiva è salvaguardata dalla cognizione del presupposto fattuale del provvedimento, ancorché non dei dettagli investigativi coperti da segreto.
Il Fatto
Un medico, ex Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, impugnava i verbali di ritiro cautelare delle armi e munizioni adottati dalla Questura, nonché la revoca dei relativi titoli autorizzativi. Poiché detti verbali erano motivati con la mera formula “si dà atto che detto ritiro si è reso necessario, sussistendone i presupposti di legge”, l’interessato presentava istanza di accesso per conoscere le relazioni istruttorie e ogni altro documento che aveva sorretto il giudizio di inaffidabilità. L’Amministrazione non forniva riscontro e, decorsi inutilmente i termini, si formava il silenzio rigetto, avverso il quale veniva proposto ricorso. Nel parallelo giudizio di impugnazione dei verbali, l’Amministrazione aveva rappresentato che il provvedimento era stato adottato in seguito alla denuncia presentata dall’ex coniuge del ricorrente per il delitto di atti persecutori.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari dell’Amministrazione. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione relativa alla mancata notifica al controinteressato, poiché i verbali impugnati non indicavano alcun soggetto controinteressato e il ricorrente non poteva essere a conoscenza della denuncia. Ha, inoltre, accertato che la nota informativa trasmessa al difensore era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica errato, circostanza che escludeva la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, il Collegio ha ricondotto la fattispecie all’art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990, che esclude l’accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge. Gli atti richiesti, ossia la denuncia-querela e i conseguenti atti di indagine della Polizia Giudiziaria, sono coperti dal segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p. e dal divieto di divulgazione di cui all’art. 114 c.p.p., con la conseguenza che l’istanza non poteva trovare accoglimento.
Quanto all’eccezione fondata sull’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per la difesa dei propri interessi giuridici, il Tribunale ha escluso la violazione di tale disposizione. Il ricorrente, infatti, pur non potendo conoscere il contenuto degli atti investigativi, era comunque in grado di difendersi adeguatamente nel giudizio di impugnazione dei verbali, essendo venuto a conoscenza della denuncia dell’ex coniuge quale presupposto del provvedimento. La garanzia dell’accesso per finalità difensive non impone, pertanto, la rivelazione di atti coperti da segreto, quando la parte possa comunque tutelare i propri interessi sulla base della conoscenza del presupposto fattuale del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato, quindi, respinto. Le eccezionali ragioni della controversia hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, restando il contributo unificato a carico del ricorrente.
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Nota della Redazione
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